Legge n. 106 del 12.7.2011 concernente prime disposizioni urgenti per l’economia

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Sintesi del decreto legge n. 70 del 2011 (c.d. “sviluppo economico”)

 

Telemarketing (art. 6, comma 2). Con una modifica al codice per la protezione dei dati personali è esteso il meccanismo di iscrizione necessaria al  Registro pubblico delle opposizioni per tutti coloro che non desiderano ricevere comunicazioni commerciali per posta. Con un'altra modifica al codice del consumo (introdotta durante l'iter parlamentare) lo stesso meccanismo è ora applicato anche anche alle comunicazioni commerciali effettuate tramite fax oppure con sistemi di chiamata senza intervento dell'operatore mediante dispositivo automatico: in precedenza era invece richiesto il consenso espresso dell'utente.

Cambi di residenza (art. 6, comma 2). Per agevolare gli adempimenti amministrativi in caso di cambio di residenza delle persone fisiche, i Comuni, su richiesta degli interessati, ne danno comunicazione all'azienda sanitaria locale competente. L'azienda sanitaria locale provvede ad aggiornare il libretto sanitario, trasmettendo alla nuova residenza dell'intestatario il nuovo libretto ovvero un tagliando di aggiornamento da apporre su quello esistente. 

Tasso usurario (art. 8, comma 5, lett. d). Il limite previsto dall'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato non più della metà (secondo la norma finora vigente), bensì di un quarto, cui si aggiunge un margine di quattro punti percentuali. La differenza fra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti. 

Rinegoziazione dei mutui (art. 8, comma 6). Il limite massimo per chiedere la rinegoziazione è fissato in 200 mila euro (il testo iniziale del decreto legge recava 150 mila euro) e si deve avere un livello ISEE non superiore a 35 mila euro (nel testo del decreto il livello massimo era di 30 mila). E’ possibile, ma non obbligatorio per la banca, stipulare un accordo per la rinegoziazione anche per i mutuatari che siano pagatori in ritardo.

La rinegoziazione assicura l'applicazione di un tasso nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene nella misura minore tra l'IRS (Interest Rate Swap) in euro a 10 anni e l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, alla quotazione dell'IRS per la durata precedente, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo.

Il mutuatario e il finanziatore possono concordare che la rinegoziazione comporti l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo di cinque anni, purche' la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni.  

Mutui: ipoteche e portabilità (art. 8, comma 8). modifica alcune norme in materia di cancellazione delle ipoteche a garanzia di mutui e di portabilità dei mutui.

le nuove norme si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.

Il Testo Unico Bancario, nella parte in cui recepisce il c.d. “decreto Bersani 2”, prevedeva che,nel caso in cui la surrogazione cui non si perfeziona entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato al finanziatore originario, quest’ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all’1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.

La nuova formulazione prevede che il termine sia di trenta giorni “lavorativi”. 

Ritardi nei pagamenti (art. 8 bis).In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche gia' inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.

Le segnalazioni gia' registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (quindi, entro il 27 luglio 2011). 

Nuova Autorità per le risorse idriche (art. 10). Al fine di garantire l'osservanza dei principi in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonche' alla promozione dell'efficienza, dell'economicita' e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici, e' istituita l'“Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua”.

L'Agenzia e' soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dal Governo.

L'Agenzia svolge, fra le altre, le seguenti funzioni:

a) definisce i livelli minimi di qualita' del servizio, sentite le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila sulle modalita' della sua erogazione;

b) predispone una o piu' convenzioni tipo per l’affidamento dei servizi;

c) definisce le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, anche in relazione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività;

d) predispone il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e fissa, altresi', le relative modalita' di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe; nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorita' al riguardo competenti, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate;

e) approva le tariffe predisposte dalle autorita' competenti;

f) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su richiesta del Governo, delle Regioni, degli enti locali, delle Autorita' d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, e tutela i diritti degli utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei quali puo' intervenire con  provvedimenti sanzionatori pecuniari;

g) puo' formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresi' i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;

h) predispone annualmente una relazione sullo stato del settore.

L'Agenzia e' organo collegiale costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, due su proposta del Ministro dell'ambiente uno su proposta della Conferenza Stato-Regioni. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro venti giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.

I componenti dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia e' incompatibile con incarichi politici elettivi, ne' possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia.

Le funzioni di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori composto da tre membri nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

I componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.

Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nei settore.

L'Agenzia puo' essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'ambiente, e' approvato lo statuto dell'Agenzia. Con analogo decreto e' approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia.

L’Agenzia è finanziata, fra l’altro, mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui relativo costo non puo' essere recuperato in tariffa. 

Demanio marittimo. Si segnala infine che in sede di conversione, sono state soppressi i commi 1, 2 e 3 dell’art. 3, recanti norme per il rilascio di concessioni demaniali marittime ventennali – più precisamente: diritti di superficie – a uso turistico-balneare.