Le comunicazioni ad imprese per aggiornare i dati del Registro del mercato nazionale: il caso Avron

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L’Antitrust delibera una multa di 100.000 euro per pratica scorretta

 

 Ci siamo interessati in passato di provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per contrastare le pratiche commerciali scorrette da parte di aziende che invitavano società e professionisti a trasmettere i propri dati, da pubblicare in appositi Registri a scopo pubblicitario. Apparentemente il servizio sembrava gratuito: in realtà coloro che rispondevano si accorgevano dopo un po’ di tempo di aver sottoscritto  un vero e proprio contratto, con oneri molto significativi (leggi questa scheda di Assoutenti ).

 In quell’occasione davamo notizia delle segnalazioni pervenute anche ad Assoutenti riguardanti l’invio di moduli da parte di una società con sede legale in Slovacchia, la Avron, che sollecitava l’iscrizione ad un Registro del mercato nazionale, disponibile sul sito internet www.registro-mn.com. Secondo molte aziende, le informazioni sul carattere oneroso dell’iniziativa erano poco chiare e potevano far pensare ad un semplice censimento realizzato da un’istituzione pubblica.

 L’Antitrust ha deciso di approfondire questa vicenda, chiedendo alla società di fornire ogni utile elemento di valutazione 1. Il 14 marzo 2012 l’Autorità ha concluso il procedimento, deliberando una sanzione di 100.000 euro 2.

L’Agcm sottolinea la “notevole ambiguità del messaggio”, che lascia intendere un collegamento con il Registro delle imprese della Camera di commercio, rispetto al quale prospetta un semplice “aggiornamento” dei dati, mentre era dato scarso risalto al carattere oneroso dell’iniziativa (1.270 euro annui per tre anni): ciò giustifica l’elevato numero di imprese (oltre 1.000 segnalazioni sono pervenute all’Agcm) che sono state “ingannate” da questa comunicazione commerciale; alcune segnalazioni sottolineano gli errori contenuti nei dati inviati da Avron, che hanno indotto molte imprese a correggere tali imprecisioni anche per non subire danni dal punto di vista commerciale.

13 febbraio 2012 (aggiornamento del 10 aprile 2012)

 


 

1 Cfr. procedimento PB682, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 4 del 2012.

2 Cfr. provvedimento n. 23387, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 12 del 2012.