Le carte revolving: il caso delle carte “Auchan-Accord” e “Cityper-Accord”

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Le sentenze del Tar del Lazio sui ricorsi di Auchan, Accord e Sme nei confronti di una pronuncia dell’Antitrust su due carte revolving

 

  

Assoutenti si è già interessata in passato del fenomeno delle c.d. “carte revolving”, cioè di quelle carte di credito con caratteristiche particolari, che consentono di restituire le somme dovute non in un’unica soluzione ma in rate mensili, naturalmente con l’aggiunta degli interessi  (leggi qui ).

Tre recenti sentenze del Tar del Lazio ed un intervento della Banca d’Italia ci consentono di approfondire ulteriormente questo tema.

Nel 2009, l’Antitrust aveva giudicato scorrette le pratiche messe in atto dalle società Accord (operante nel settore del credito al consumo), Auchan e Sme (operanti rispettivamente nel settore degli ipermercati e dei supermercati) riguardanti la commercializzazione presso i punti vendita Auchan e Sme di due carte revolving: “Auchan-Accord” e “Cityper-Accord”; la prima poteva essere utilizzata anche come una normale carta di credito, la seconda prevedeva esclusivamente il rimborso in forma rateale 1.

L’Agcm aveva sottolineato che il materiale pubblicitario illustrativo, il sito internet ed i moduli contrattuali non contenevano informazioni chiare su caratteristiche, modalità di utilizzo e costi delle due carte: pertanto il consumatore non era posto in condizione di effettuare una scelta pienamente consapevole. Analoga ambiguità è stata registrata su un’assicurazione, “abbinata” alle carte revolving e proposta al cliente momento della firma del contratto, sotto la rubrica “Autorizzazione dichiarazione di buono stato di salute”: tale dizione non faceva assolutamente comprendere l’oggetto del contratto, e lo stesso modulo contrattuale non specificava il carattere facoltativo dell’assicurazione.
L’Antitrust ha così sanzionato le tre società: Accord (200.000 euro 2), Auchan (185.000 euro) e Sme (160.000 euro), che si sono tutte appellate al Tar.
 
Le sentenze del Tar del Lazio 3 respingono in toto i ricorsi di Auchan e Sme e accolgono solo in parte il ricorso della Accord, invitando l’Antitrust a rideterminare le sanzioni nei confronti di quest’ultima società 4. In particolare, il Tar afferma la correttezza della decisione dell’Antitrust: è vero che le tre società non hanno commesso infrazioni rispetto alla normativa sul credito al consumo e alle regole della Banca d’Italia, ma compito specifico dell’Autorità garante della concorrenza è quello di verificare se il consumatore fosse stato posto nelle condizioni di comprendere esattamente il contenuto del contratto che stata firmando. Il Tar inoltre sostiene la piena corresponsabilità di Auchan e Sme nella pratica scorretta, anche se non sono operatori finanziari: la distribuzione delle carte all’interno della rete dei punti vendita costituisce infatti uno dei punti qualificanti dell’intesa con la Accord al fine di conseguire la massima diffusione delle carte revolving.
 
Il 24 novembre scorso l’Antitrust, in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci in via definitiva su questa materia, ha per ora rideterminato le sanzioni nei confronti della società Accord (oggi Oney) riducendo da 200.000 a 170.000 euro la sanzione per la carta “Auchan-Accord” 5.
 
E’ importante sottolineare che nell’aprile scorso la Banca d’Italia ha ritenuto necessario richiamare gli operatori ad adottare tutte le misure idonee per un utilizzo corretto delle carte revolving 6. La Banca d’Italia ha sottolineato i seguenti aspetti:
         in ogni caso deve essere rispettata la normativa civilistica e quella in materia di usura garantendo, in particolare, l’applicazione degli interessi per mora solo sulla rata non pagata (e non sull’intero debito residuo);
         i clienti devono disporre di informazioni chiare e semplici sulle caratteristiche delle carte, anche tenuto conto della complessità della materia;
         analoga chiarezza deve valere anche per i prodotti assicurativi connessi al finanziamento;
         non si possono inviare carte revolving se non specificatamente richieste dalla clientela;
         la promozione delle carte revolving ed i relativi contratti dovrebbero essere affidati ad operatori finanziari e non al personale dei centri commerciali.
 
La problematica degli abusi connessi alla diffusione delle carte revolving non si è ancora esaurita. Assoutenti continuerà ad approfondire questo tema, sulla base delle decisioni assunte dalle diverse Autorità competenti (ad esempio, per il caso della Coincard leggi la scheda Assoutenti ).
 
 
 
21 maggio 2010 (aggiornamento del 20 gennaio 2011)



1 Vedi al riguardo il provvedimento n. 19983 del 2009 (PS2760/2009).
2 La Accord ha ricevuto l’ulteriore sanzione di 185.000 euro per una pratica scorretta riguardante un altro prodotto (c.d. Prestito personale).
3 Cfr. le sentenze della prima sezione nn. 12277, 12321 e 12364 del 2010.
4 Il Tar non ha concordato sulla qualifica di pratica aggressiva applicata dall’Agcm per il Prestito personale della Accord e ha chiesto inoltre all’Agcm di valutare anche l’eventuale riduzione della sanzione connessa alle perdite di bilancio della stessa società.
5 L’altra sanzione, relativa al c.d. Prestito personale, è stata ridotta da 185.000 a 77.000 euro.
6 Per vedere il documento del 20.4.2010 clicca qui.