L’ingiunzione al pagamento di somme non dovute: il caso INA Assitalia

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Nuova sanzione alla compagnia assicurativa

 

Il 30 marzo scorso l’Autorità garante della concorrenza aveva sanzionato la compagnia INA Assitalia (uno dei principali operatori del settore assicurativo) per pratica commerciale scorretta, perché alcune agenzie INA del Nord Italia (Bolzano e Desenzano sul Garda) avevano intimato – nel corso del 2009 – il pagamento di assicurazioni scadute o già regolarmente disdettate, e prospettato di adire le vie legali in caso di mancato adempimento: ciò aveva indotto alcuni utenti ad effettuare i versamenti anche se non dovuti.

La compagnia si era difesa sostenendo che tali disguidi erano dovuti al cambio di gestione delle agenzie citate, che aveva causato problemi nella trasmissione dei dati presenti negli archivi informatici. L’Agcm aveva però contestato l’assenza di un tempestiva azione di verifica della situazione, soprattutto in presenza di numerosi reclami e di un vero e proprio contenzioso legale.

La multa era stata di 50.000 euro, e teneva conto anche del comportamento di INA Assitalia, dopo l’apertura del procedimento presso l’Autority, volto a rivedere la situazione delle pratiche contestate 1.

 

Il 3 novembre 2010 l’Antitrust ha esaminato numerose segnalazioni di consumatori i quali lamentavano di aver ricevuto, nel corso del 2010, ingiunzioni al pagamento da parte di agenzie dell’INA di diverse città (Bolzano, Desenzano sul Garda, Roma, Rovereto) nonostante avessero già effettuato la disdetta dell’assicurazione.

L’Agcm ha ritenuto che la mancata attivazione da parte dell’INA Assitalia di procedure rigorose volte ad evitare il ripetersi di tali comportamenti, anche in caso di cambio di gestione di un’agenzia, costituisce un’inottemperanza alla precedente delibera dell’Autorità. Per queste ragioni ha applicato una ulteriore sanzione di 80.000 euro 2.

 

23 novembre 2010



1 Vedi il procedimento PS5371 – provvedimento n. 20962.
2 Vedi il procedimento IP85 – provvedimento n. 21769, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 43/2010.