I comuni interessati si adeguano alle indicazioni dell'Autorità
Il 20 febbraio scorso l’Antitrust, nell’ambito dell’attività consultiva affidatale dal decreto legge n. 201 del 2011, ha ritenuto lesivo dei principi a tutela della concorrenza il contenuto di una delibera del sindaco di Bolzano 1 e di due ordinanze, rispettivamente, del Comune di Merano 2 e del Comune di Catania 3, con le quali si disponeva la chiusura obbligatoria di tutti gli esercizi di vendita al dettaglio nella totalità delle domeniche e dei giorni festivi dell’anno 2013 (Comuni di Bolzano e Merano), ovvero in alcuni di tali giorni (Comune di Catania) 4.
L’Autorità ricorda, in particolare, che la normativa nazionale 5 prevede che le attività commerciali non possano essere soggette a limiti in materia di orari di apertura e chiusura. A tal proposito ribadisce, infatti, che le restrizioni alla libertà degli operatori economici in materia di orari e di giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ostacolano il normale dispiegarsi delle dinamiche competitive, riducendo la possibilità degli operatori attivi di differenziare il servizio adattandolo alle caratteristiche della domanda e sono, pertanto, suscettibili di peggiorare le condizioni di offerta e la libertà di scelta per i consumatori, senza peraltro avere una valida giustificazione in termini di efficienza dal punto di vista degli operatori, né tanto meno in particolari interessi pubblici. L’Autorità ritiene, pertanto, che le deliberazioni in esame integrino violazioni dei principi a tutela della concorrenza nella misura in cui contemplano limiti all’esercizio di attività economiche che appaiono in evidente contrasto con le esigenze di liberalizzazione espresse dalla normativa nazionale vigente.
I Comuni interessati si sono adeguati alle indicazioni dell’Antitrust, revocando le ordinanze comunali 6.
Si segnala che, sempre nella stessa data 7 l’Autorità ha, inoltre, formulato alcuni rilievi su una deliberazione adottata dalla Regione Liguria in materia di commercio al dettaglio in sede fissa 8. In tale deliberazione si introducono una serie di requisiti per l’apertura di nuove strutture di grandi dimensioni tra i quali l’obbligo di raccolta delle acque piovane attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni quali l’annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per il quale non sia richiesta l’acqua potabile; l’implementazione di punti di ricarica per i veicoli a trazione elettrica, ecc.. Nel parere l’Autorità ribadisce in linea generale che l’imposizione di vincoli posti alla libera iniziativa economica deve essere limitata a quanto strettamente necessario per il perseguimento di esigenze di interesse pubblico (salute pubblica, ambiente, inquinamento acustico, viabilità), in quanto vincoli eccessivi aggravano il costo complessivo degli investimenti, favorendo il mantenimento degli assetti di mercato esistenti. In merito ai requisiti richiesti nel provvedimento regionale l’Autorità rileva, in particolare, che essi rivestono, per il profilo della concorrenza, un carattere discriminatorio in quanto richiesti solo agli esercizi di nuova apertura e non applicabili alle superfici di vendita già esistenti. In tal modo il provvedimento determina un’ingiustificata discriminazione a danno della concorrenza. L’Antitrust invita, pertanto, la Regione Liguria a ripensare i contenuti del provvedimento adottato, adeguandoli ai principi della concorrenza.
12 marzo 2013 (aggiornamento del 3 giugno 2013)
1 Delibera del Sindaco del Comune di Bolzano n. 96986 del 2012.
2 Ordinanza del Comune di Merano n. 28 del 2013.
3 Ordinanza del Comune di Catania n. 229 del 2012.
4 Cfr. provvedimenti AS1022, AS1023 e AS1024, pubblicati sul Bollettino dell’Agcm n. 9 del 2013.
5 Vedi in particolare l’articolo 31 del decreto legge “” Salva Italia .
6 Cfr. Bollettino dell’Agcm n. 21 del 2013
7 Cfr. provvedimento AS1025, pubblicato sempre sul Bollettino n. 9 del 2013.
8 Deliberazione del Consiglio della Regione Liguria del 17 dicembre 2012 n. 31.