La pubblicità ingannevole sugli effetti positivi per il colesterolo di alcuni prodotti alimentari

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L’Antitrust sanziona le società Colussi e Galbusera con multe complessivamente pari a 290.000 euro; il Tar conferma le sanzioni. Accettati gli impegni di Kellogg e Kraft

 

Assoutenti si è interessata in numerose occasioni delle pubblicità di prodotti alimentari incentrate su possibili effetti positivi per la salute di chi li consuma, sottolineando l’azione dell’Antitrust volta ad evidenziare la necessità di regole assai severe in materia, al fine di evitare un uso distorto di tali messaggi: leggi ad esempio la scheda riguardante il Riso Scotti  e quelle su alcuni yogourt della Milkon Alto Adige e della Danone .
 
Il 24 maggio 2011 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato i messaggi pubblicitari relativi ad alcuni prodotti della Colussi e della Galbusera, società che producono biscotti ed altri prodotti alimentari 1.
 
Per quanto riguarda la Colussi, l’Antitrust ha considerato due linee di prodotti (craker, merendine, biscotti etc) commercializzate entrambe con il marchio Misura.
La prima linea era caratterizzata dalla dicitura “Soia senza colesterolo”, successivamente sostituita con “Soia 0,001% di colesterolo”. Nelle tabelle è riportata l’indicazione colesterolo inferiore a 0,5 mg per 100 grammi di prodotto. Sul sito internet erano riportate anche le seguenti affermazioni “Misura, con i suoi prodotti Soia senza Colesterolo soddisfa in pieno non solo le richieste di chi, per necessità, deve inevitabilmente tenere a bada il colesterolo (se il colesterolo è alto, infatti, per la maggioranza dei casi è dovuto a ciò che mangiamo) ma anche di tutti coloro che, pur non avendo alcun problema, preferiscono consumare alimenti completi ed equilibrati senza rinunciare al gusto di mangiare bene. Il giusto equilibrio tra Gusto e Benessere: proprio quello che cerchi tu”.
La seconda linea di prodotti era caratterizzata dalla dicitura “Senza colesterolo…. con ingredienti contenenti steroli vegetali”. Sul sito erano riportate le seguenti affermazioni: “Misura Senza Colesterolo abbina il gusto di prodotti unici per bontà e struttura al benessere vitale derivante da ricettazioni con ingredienti di origine vegetale, privi di colesterolo e contenenti naturalmente steroli vegetali. Questi ultimi, associati ad un’alimentazione varia ed equilibrata e ad una regolare attività fisica, svolgono un’azione di controllo nell’assorbimento del “colesterolo cattivo” da parte dell’organismo,  favorendo il mantenimento di una buona efficienza psico-fisica. Il Biscotto Senza Colesterolo, inoltre, grazie ad una ricettazione con farina integrale, soia, avena e germe di grano si caratterizza per il basso livello di grassi saturi, di cui i nutrizionisti raccomandano un’assunzione limitata”.
Per tutti i prodotti citati è riportato anche questo messaggio “La presenza di colesterolo in quantità così esigua risulta nutrizionalmente trascurabile”.
L’Antitrust ha contestato la correttezza di tali affermazioni, alla luce della normativa comunitaria e nazionale e della letteratura scientifica, che impediscono di dare specifico risalto allo scarso tenore di colesterolo alimentare nei prodotti perché manca una dimostrazione dell’efficacia degli alimenti privi del colesterolo ai fini del controllo della colesterolemia. Casomai possono avere rilevanza altri fattori, come la quantità di alcuni tipi di grassi (presenti peraltro in quantità significative nei prodotti in esame). L’accentuazione posta sul colesterolo appare volta ad attrarre l’attenzione dei consumatori sensibili a tale tematica, attribuendo un’efficacia salutistica che la legge espressamente vieta. Per quanto riguarda la seconda linea di prodotti, l’Agcm aggiunge che non può attribuirsi particolare importanza alla presenza di steroli vegetali, perché la quantità ivi contenuta è modesta ed inadeguata a procurare effetti favorevoli per l’assorbimento del colesterolo nel sangue. 
Per queste ragioni, l’Antitrust ha deliberato una sanzione di 100.000 euro.
Si segnala che nel febbraio 2012 il Tar ha respinto il ricorso della Colussi 2. Il giudice amministrativo sottolinea in particolare che i messaggi pubblicitari, lungi dall’essere mere “indicazioni nutrizionali”, sono volti inequivocabilmente ad attrarre quelle fasce di pubblico attraverso le specifiche “proprietà salutistiche” di tali prodotti al fine di “tenere a bada il colesterolo” (“se il colesterolo è alto … per la maggioranza dei casi è dovuto a ciò che mangiamo”), efficacia che non trova riscontro nella documentazione scientifica.
 
Anche con riferimento alla Galbusera, l’Autorità garante della concorrenza ha considerato due distinte linee di prodotti (craker, frollini, etc).
La prima linea è caratterizzata dalla dicitura “0,001 di colesterolo”; in particolare, in uno spot riguardante la confezione di “risosuriso” una voce afferma: “se ami la bontà e la salute, ami risosuriso di Galbusera, con pochissimo colesterolo e con tanto riso soffiato. Galbusera, la salute buona da mangiare”.
I prodotti della linea “Col Cuore, con betaglucani” erano caratterizzati dalla presenza del claimAiutano a ridurre il colesterolo”, successivamente sostituito da “Aiutano a controllare il colesterolo”. Sulla confezione è precisato: “Contengono betaglucani, fibre solubili naturalmente presenti nei cereali. L’assunzione di una quantità giornaliera di betaglucani da orzo e avena pari a 3 g, come parte di una dieta bilanciata a basso contenuto di grassi saturi e colesterolo, accompagnata da un adeguato esercizio fisico, può aiutare a controllare il colesterolo. Due razioni di frollini Col Cuore (4 frollini a colazione e 4 a merenda) forniscono la metà della quantità giornaliera di betaglucani raccomandata per aiutare a controllare il colesterolo”.
L’Antitrust ha svolto considerazioni analoghe a quelle sintetizzate con riferimento alla Colussi, ribadendo che ai prodotti in esame non possono essere attribuiti specifici vanti nutrizionali in quanto le sole indicazioni sul colesterolo alimentare non appaiono significative. Per quanto riguarda specificamente i prodotti contenenti betaglucani, l’Agcm sottolinea che una normale porzione indicata sulla confezione (4 frollini o 5 cracker), apporta 0,75-0,76 grammi di betaglucani, nettamente inferiore a quella di 3 grammi, giudicata necessaria dall’EFSA (Agenzia europea per la sicurezza alimentare) per il conseguimento dell’effetto salutistico vantato.
In conclusione l’Agcm, dopo aver respinto gli impegni presentati dalla società, ha deliberato per la Galbusera una sanzione più elevata, pari complessivamente a 190.000 euro (che tiene conto anche dell’ampia campagna pubblicitaria svolta tramite diversi mezzi di comunicazione e dell’elevato volume di vendite) e ha disposto l’adeguamento delle confezioni.

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Galbusera, ribadendo la necessità che le affermazioni contenute nei messaggi pubblicitari sugli effetti positivi per la salute dei prodotti alimentari debbano essere sempre dimostrate (sentenza n. 6027 dl 2012). 

 
Si segnala infine che, nella medesima seduta del 24 maggio 2011, l’Autorità garante della concorrenza ha invece accolto gli impegni presentati da altre due società (Kellogg e Kraft), volti a modificare le indicazioni riportate nelle confezioni e sui siti internet riguardanti alcuni prodotti alimentari: i fiocchi cereali Optavita ed i biscotti Saiwa- ORO Cereacol, ricchi di betagucano.
In base agli impegni assunti, saranno eliminate tutte le affermazioni riguardanti gli effetti positivi di riduzione del colesterolo determinati dall’assunzione dei prodotti in esame e saranno fornite maggiori informazioni sulle caratteristiche del prodotto, in particolare per quanto concerne i quantitativi di betaglucano contenuti in ciascuna porzione di prodotto, ponendola a confronto con le dosi giornaliere necessarie per avere effetti positivi sull’organismo, secondo le indicazioni della letteratura scientifica.
L’Agcm, considerata anche l’assenza di campagne di stampa e lo scarso volume di vendita dei prodotti in esame, ha chiuso i due procedimenti senza applicare sanzioni 3.
 
14 giugno 2011 (aggiornamento del 3 luglio 2012)



1 Vedi i procedimenti PS5851 (provvedimento n. 22453) e PS6691 (provvedimento n. 22462), entrambi pubblicati sul Bollettino dell’Agcm n. 21/2011.
2 Cfr. la sentenza n. 1569 del 2012.
3 Vedi i procedimenti PS6813 (provvedimento n. 22463) e PS6821 (provvedimento n. 22464), pubblicati anch’essi sul Bollettino dell’Agcm n. 21/2011.