La pubblicità delle tariffe Tele2 “Senza canone Telecom”

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L’Antitrust ha sanzionato la Opitel per pratica commerciale scorretta

 

Il 30 settembre 2010 l’Autorità garante della concorrenza ha esaminato la campagna pubblicitaria effettuata tra il 2009 e l’inizio del 2010 dalla Opitel (società del gruppo Vodafone, che fornisce servizi di telefonia fissa ed internet con il marchio Teletu – ex Tele2) sul sito internet della società e con spot televisivi.

I messaggi riguardavano la possibilità di utilizzare i servizi di Tele2 senza dover più pagare il canone Telecom. I messaggi erano perentori al riguardo “Telefonate locali e nazionali illimitate e senza canone Telecom…Lo sai quanto ti costa il canone Telecom? Più di 190 euro l’anno. Passa a Tele2 e smetti di pagarlo………Ecco a voi la ricetta del risparmio: telefonate illimitate, ADSL senza limiti, no, il canone Telecom no, grazie, è sempre più salato!”.

I messaggi omettevano di precisare, o lo facevano in modo poco chiaro, che il mancato pagamento del canone Telecom era in realtà subordinato alla verifica da parte dell’utente della effettiva copertura della rete Opitel. Se tale copertura non fosse stata disponibile, l’utente doveva scegliere tra diversi piani tariffari.

L’Antitrust ha ribadito in questa occasione che per configurare un caso di pratica scorretta è sufficiente il carattere ingannevole del messaggio pubblicitario, che avrebbe la capacità di “attrarre” il consumatore verso un determinato operatore attraverso la promessa di condizioni contrattuali che non sono disponibili per tutti. L’operatore ha l’obbligo della massima chiarezza nel momento in cui formula un’offerta commerciale: e tale obbligo è ancora più stringente in un settore come quello della telefonia, caratterizzato da una molteplicità di tariffe, spesso difficili da comprendere, e quindi in grado di disorientare l’utente.

Per questi motivi l’Autority ha applicato per la Opitel una sanzione di 50.000 euro, aumentata a 70.000 euro per precedenti violazioni del codice del consumo da parte della stessa società 1.

 

18 ottobre 2010



1 Vedi il procedimento PS3096, provvedimento n. 21620, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 38/2010.