Ancora un caso di pubblicità ingannevole sugli integratori alimentari

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L’Antitrust sanziona la pubblicità del prodotto 4321 Slim ultimate della società Arkofarm

 

Il 30 settembre 2010 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato l’ampia campagna pubblicitaria dell’integratore alimentare 4321 Slim ultimate della Arkofarm (società che opera nel commercio di integratori alimentari, farmaci e prodotti di erboristeria) realizzata nel periodo gennaio 2008 – giugno 2009 attraverso vari mezzi di comunicazione (internet, televisione, stampa, opuscoli e locandine nelle farmacie, confezione del prodotto) 1.

Tali messaggi tendono nel complesso ad enfatizzare i risultati ottenibili attraverso l’assunzione delle compresse (“rivoluzione snellente!”) affermando, di volta in volta, l’esistenza di “quattro fasi visibili, per attaccarsi specificamente ad ognuno dei nemici della linea: grassi, zuccheri, acqua e tossine…. Con un solo prodotto snellisco….Compressa innovativa multifunzione4 azioni, 1 compressa…. A chi è consigliato questo prodotto? A chi desidera l’ultima innovazione snellezza per sconfiggere, con un’unica compressa, i nemici della linea”.

L’Agcm, avvalendosi della consulenza del Ministero della salute, ha contestato l’ingannevolezza dei messaggi e delle informazioni sugli effetti del prodotto.

In particolare, non esistono studi che dimostrino l’efficacia snellente e la riduzione del peso corporeo attribuibili a 4321 Slim ultimate, che si caratterizza come un semplice integratore alimentare a base di erbe, idoneo pertanto a coadiuvare il controllo del peso corporeo in presenza di una dieta costante e di uno stile di vita sano. Non si può perciò parlare di prodotto “rivoluzionario” o “innovativo”, come affermato nei messagi pubblicitari né di una funzione specifica di riduzione di grassi, zuccheri e liquidi superflui. La stessa ricerca effettuata da Arkofarm su un campione di volontari non consente di valutare se le riduzioni di peso riscontrate siano attribuibili al prodotto e non alla dieta rigorosa seguita per tutto il periodo dai volontari stessi.

Nei messaggi pubblicitari ha un rilievo marginale la raccomandazione di tenere una dieta equilibrata ed una regolare attività fisica; manca infine il richiamo alla necessità di consultare il medico nel caso di utilizzo delle compresse per un periodo di tempo superiore alle tre settimane (nel messaggio internet si afferma ”procedere con una compressa al giorno per un mese”.

Solo di recente, la società a provveduto ad adeguare – sia pure in forma non integrale- la confezione del prodotto ed i messaggi pubblicitari sul sito internet alle indicazioni del Ministero della salute.

Per questi motivi, l’Antitrust ha deciso di applicare una sanzione di 90.000 euro.

 

Se vuoi sapere di più sulla pubblicità ingannevole degli integratori alimentari vedi la scheda realizzata da Assoutenti sul tema dei prodotti che possono avere effetti negativi sulla salute (clicca qui ).

 

18 ottobre 2010



1 Vedi il procedimento PS1747, provvedimento 21619, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 38/2010.