La disciplina sugli obblighi di Telecom nei confronti di altri operatori per l’accesso alla rete fissa

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Il Consiglio di Stato  accoglie in parte il ricorso di Wind

 

 

Nel periodo 2009/2011 l’Autorità garante delle comunicazioni ha adottato diversi provvedimenti volti a definire gli obblighi cui è tenuta la società Telecom Italia (soggetto detentore di un significativo potere di mercato, c.d. incumbent)  al fine di consentire agli altri operatori 1 l’accesso alla rete fissa della stessa Telecom e garantire così una corretta concorrenza nel settore: tali obblighi riguardano l’accesso ed uso di determinate risorse di rete 2, la trasparenza, la non discriminazione, la separazione contabile, il controllo dei prezzi e contabilità dei costi 3. Tutto ciò appare indispensabile fino a quando gli operatori non saranno in grado di realizzare una propria rete autonoma ed indipendente rispetto a quella di Telecom.

Particolare importanza riveste il meccanismo di determinazione del costo, che deve costituire, da un lato, un incentivo per Telecom Italia all’incremento della propria efficienza produttiva e, dall’altro, deve consentire agli operatori di conoscere i anticipo i prezzi di partenza e di fare anche una previsione di lungo periodo sulla loro evoluzione. Il meccanismo scelto per una parte dei servizi (BU-LRIC – Bottom Up – Long Run Incremental Cost) si basa non sui costi storici sostenuti da Telecom, ma sui costi “teorici” relativi ad una rete ipotetica, concepita come nuova e sempre efficiente.

Il Tar del Lazio aveva respinto i ricorsi  di Fastweb, Wind e Eutelia 4. In particolare, il giudice amministrativo ha confermato la correttezza delle modalità di calcolo, da parte dell’Agcom, delle tariffe che Telecom deve praticare agli altri operatori (comprensive dei costi unitari di rete, dei costi di manutenzione e dei costi commerciali), coerentemente con le indicazioni del codice delle comunicazioni (art. 50) 5.

Il Consiglio di Stato ha successivamente accolto in parte il ricorso di Wind, evidenziando alcuni limiti del metodo seguito dall’AGCom, con particolare riferimento alla corretta valutazione dei costi degli interventi di manutenzione, a quelli dei servizi diversi dall’accesso all’ultimo miglio (ULL) e all’esistenza di tariffe differenziate del servizio WRL tra clientela residenziale e business; sarà compito dell’Autorità effettuare una nuova valutazione della materia e fornire ulteriori elementi sulla correttezza dei metodi di calcolo adottati 6.

 

 

14 luglio 2012 (aggiornamento del 1° aprile 2013)

 

 


1 Si tratta degli OLO, acronimo di Other Licensed Operator.

2 Si fa riferimento sia all’accesso fisico all’ultimo miglio (ULL, unbundling del local loop) che a quello virtuale a larga banda all’ingrosso (bitstream o Wholesale Broadband Access –WBA) sia alla rivendita del canone all’ingrosso, conosciuto anche come Wholesale Line Rental (WLR).

3 Cfr. in particolare le delibere nn. 731/09/CONS, 121/10/CONS e 578/10/CONS e 71/11/CONS.

4 Vedi le sentenze del Tar nn. 6321, 6323 e 6324 del 2012.

5 Tale articolo prevede, tra l’altro, che  l’Autorità “può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi… qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell'utenza finale…. Per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'operatore anche nelle reti di prossima generazione, l'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, purché congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete…. L’Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l’efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori”.

6 Cfr. la sentenza del CdS n. 1837 del 2013.