Comitato interministeriale per il credito e il risparmio: Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti

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Il decreto 30 giugno 2012 stabilisce nuove regole su commissioni e tassi di interessi

In materia di affidamenti 1, ciascun affidamento può comportare esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente:

– una commissione onnicomprensiva,   calcolata   in   maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. L'ammontare della commissione   e' liberamente determinato, in coerenza con il presente decreto, nel contratto, tenendo anche conto della   specifica   tipologia   di affidamento, e non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. L'onnicomprensività della commissione comporta che non possono essere previsti ulteriori oneri. Non rientrano nella commissione le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per l'iscrizione dell'ipoteca, le spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento. Se addebitata in anticipo, in caso di estinzione anticipata del rapporto ne viene restituita la parte eccedente.

un tasso di interesse: esso si applica sulle somme utilizzate dal cliente per il periodo in cui sono utilizzate.
 
In materia di sconfinamenti 2, possono essere applicati esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente: una commissione di istruttoria veloce; un tasso di interesse sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento.
La commissione di   istruttoria   veloce   ha   le   seguenti caratteristiche:
– è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed e' espressa in valore assoluto. Possono essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso   contratto,   commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo e' superiore a 5.000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;
– non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi;
– è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono   l'ammontare   di   uno   sconfinamento esistente;
– è applicata solo quando vi e' sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati ne' la commissione di istruttoria veloce, ne' il tasso di interesse.
A   fronte   di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata non può comunque essere applicata più di una commissione.
La commissione di istruttoria veloce non e' dovuta quando:
– nei rapporti con i consumatori, ricorrono entrambi i seguenti presupposti: per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;
– lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario;
– lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.
Il consumatore beneficia dell'esclusione sopra prevista per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.
A seguito dello sconfinamento il cliente non incorre in oneri ulteriori rispetto a quelli sopra indicati nel presente articolo. Ne consegue che, in caso di utilizzo extrafido, il tasso di interesse previsto per l'utilizzo extrafido si applica esclusivamente all'importo dello sconfinamento e il tasso di interesse relativo all'affidamento può essere aumentato solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle procedure previsti dall'articolo 118 del TUB.
I contratti in corso al 1° luglio 2012 sono adeguati entro il 1° ottobre 2012. L'adeguamento dei contratti    costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione dell'articolo 118 del TUB, in materia di modifiche unilaterali del contratto, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 1° ottobre 2012.



1 Per affidamento (o fido bancario) si intendono i diversi tipi di impegni assunti da una banca che mette a disposizione del cliente una somma di denaro oppure assume per suo conto un'obbligazione nei confronti di un terzo. Rientrano in tale categoria i mutui, i fidi bancari, le fideiussioni, lo scoperto di conto corrente, gli anticipi di fatture etc.
2 Per sconfinamento si intende l’utilizzo di fondi oltre il limite ufficialmente accordato dalla banca tramite un affidamento