Indennizzi agli utenti per ritardi nella migrazione, malfunzionamento dei servizi, informazioni poco chiare sul contratto a distanza, interruzione del servizio e insufficiente risposta a reclami

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 Sintesi dei recenti provvedimenti adottati dal Corecom Lazio nelle controversie tra consumatori e Tiscali, H3G, TeleTu, Wind e Telecom

In data odierna sono state pubblicate sul sito dell’Autorità garante delle comunicazioni le delibere assunte il 30 novembre 2012 dal Corecom Lazio in merito ad alcune controversie tra consumatori ed operatori telefonici. Come noto, i Corecom sono competenti a decidere solo in merito alle richieste di indennizzo, ferma restando la possibilità per l’utente di rivolgersi al giudice ordinario per le eventuali richieste di risarcimento.

 Il primo caso riguarda un utente che lamenta il forte ritardo con cui Tiscali ha dato corso alla richiesta di migrazione dal precedente gestore di tre linee fisse business, ben oltre il termine massimo di 30 giorni previsto dalla normativa vigente. Il Corecom ha deliberato un indennizzo complessivo di circa 5.000 euro che tiene conto anche della mancata risposta ai reclami, alla sospensione del servizio per circa 25 giorni e alle spese di conciliazione 1.

La seconda vicenda riguarda il mancato funzionamento, per un lungo periodo di tempo, di una chiavetta USB della H3G, a seguito del quale l’utente inoltrava richiesta di interruzione del contratto, continuando però a ricevere fatture da parte dell’operatore. Il Corecom ha riconosciuto la responsabilità di H3G e l’inadeguatezza delle risposte ai reclami, del tutto generiche, condannando perciò la società ad un indennizzo complessivo di 1.650 euro circa (oltre alle spese di conciliazione), disponendo altresì la restituzione delle somme illegittimamente addebitate, in quanto la risoluzione del contratto effettuata dall’utente via fax deve ritenersi pienamente corretta 2.

La terza decisione concerne la stipula di un contratto a distanza. L’utente lamenta le informazioni poco chiare in merito ai costi effettivi del servizio adsl fornite da un operatore di TeleTu nel corso di una telefonata, cui peraltro non aveva fatto seguito la trasmissione della copia del contratto cartaceo (come previsto dalla normativa sui contratti a distanza), impedendo così all’utente di avere piena consapevolezza delle condizioni economiche e dei diritti commessi all’esercizio del diritto di ripensamento e di recesso. Illegittima anche la sospensione del servizio verificatesi in due circostanze. Carenti sono state inoltre le risposte ai reclami e alle richieste di chiarimento avanzate dall’utente. Il Corecom ha deliberato un indennizzo complessivo di circa 400 euro oltre al rimborso delle spese di conciliazione 3.

Un altro contenzioso riguarda l’interruzione senza preavviso della linea telefonica da parte di Wind, con un mese di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto; il Corecom ha riconosciuto un indennizzo di 375 euro oltre agli interessi legali 4.

Il Corecom ha infine riconosciuto un indennizzo complessivo di 620 euro a carico di Telecom per il mancato funzionamento del servizio Teleconomy internet lamentato da un utente e per l’insufficiente risposta ad alcuni dei reclami effettuati, oltre al rimborso di alcune fatture. Il Corecom non ha invece individuato responsabilità di Telecom per quanto concerne la mancata riattivazione del servizio adsl, in quanto la richiesta di rientro in Telecom è stata esercitata dopo la scadenza dei termini previsti dalla legge per l’esercizio del diritto di ripensamento 5.

23 gennaio 2013



1 Cfr. la delibera 66/12/CRL.

2 Cfr. la delibera 59/12/CRL.

3 Cfr. la delibera 63/12/CRL.

4 Cfr. la delibera 60/12/CRL.

5 Cfr. la delibera 64/12/CRL.