Indennizzi agli utenti per ritardata attivazione e interruzione del servizio, bollette emesse in ritardo, perdita nel numero telefonico, ostacoli al diritto di recesso

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Sintesi dei provvedimenti recentemente adottati dall’AGCom riguardanti Telecom, Fastweb e BT Italia 

 Proseguiamo l’analisi delle delibere pubblicate sul sito dell’Autorità garante delle comunicazioni (AGCom) relative ad alcune controversie tra operatori telefonici ed utenti (cittadini o imprese). In base alla normativa vigente, spetta all’AGCom valutare le richieste di indennizzo presentate dagli utenti, ferma restando la possibilità per questi ultimi di rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Ritardata attivazione. Un utente lamentava il fortissimo ritardo con cui Telecom ha dato seguito ad una richiesta di allaccio della linea telefonica e del servizio adsl; a fronte del contratto stipulato nel dicembre del 2009, il servizio è stato attivato solo nel luglio del 2011. Osserva l’Autorità che Telecom ha effettivamente informato l’utente, a seguito dei suoi solleciti, dell’esistenza di ostacoli all’esecuzione dei lavori di ampliamento della rete pubblica; però la documentazione presentata nel corso del procedimento non consente di provare l’esistenza di eventi giustificativi (forza maggiore o responsabilità di terzi) quali cause di esonero da responsabilità per inadempimento contrattuale. Per queste ragioni l’Agcom ha deliberato un indennizzo complessivo di 9.000 euro circa, proporzionato al lunghissimo ritardo nell’attivazione del servizio 1.

Interruzioni del servizio. Un utente ha contestato il mancato seguito alla modifica del piano tariffario, nonostante i numerosi reclami scritti, cui Fastweb non dava seguito, procedendo anzi in modo erroneo all’interruzione dell’intero servizio per circa 4 mesi, nonostante la richiesta fosse relativa al solo servizio adsl. L’utente perdeva anche il proprio numero telefonico. In conclusione, l’Agcom ha deliberato un indennizzo complessivo di 1.800 euro circa, comprensivo della restituzione di quanto indebitamente fatturato e delle spese di conciliazione 2.

Bill shock. Una società ha segnalato di aver ricevuto nell’ottobre del 2011 un addebito da BT Italia per un importo superiore a 37.000 euro a titolo di arretrati per il periodo 2006-2011; la società contestava tali addebiti e procedeva alla risoluzione del contratto, ma BT Italia continuava a fatturare. L’AGCom sottolinea l’obbligo degli operatori di fornire informazioni dettagliate e tempestive ai propri clienti sui costi del servizio reso e che non risulta possibile richiedere il pagamento in un’unica soluzione di importi così rilevanti e relativi a periodi temporali superiori al termine di 5 anni previsto dal codice civile per la prescrizione dei crediti. Pertanto l’Autorità ha deliberato la restituzione di quanto addebitato dopo il recesso dal contratto e la ridefinizione di un piano di recupero graduale degli importi pregressi, nel limite massimo di un canone pregresso in base all’ammontare convenuto in sede di contratto. Resta a carico di BT Italia l’indennizzo di 100 euro per spese di conciliazione 3.

Perdita del proprio numero telefonico. Una società lamentava la perdita della propria numerazione telefonica storica (ad essa assegnata da oltre 15 anni), per responsabilità congiunta di BT Italia e Telecom, nonostante i numerosi reclami effettuati. L’AGCom ha deliberato un rimborso complessivo di 2.200 euro circa, comprensivo della restituzione degli importi illegittimamente addebitati e delle spese di conciliazione 4.

Ostacoli al diritto di recesso. L’AGCom ha dato torto alla BT Italia per il mancato seguito al diritto di ripensamento: il titolare di una ditta individuale aveva infatti inizialmente aderito ad un’offerta commerciale della BT Italia, salvo recedere dal contratto dopo pochi giorni con raccomandata A.R. Tuttavia il servizio telefonico e adsl veniva interrotto e tale situazione si protraeva per 28 giorni nonostante diverse  segnalazioni telefoniche. Secondo l’AGCom, la BT Italia è responsabile di non aver interrotto tempestivamente la procedura di migrazione al fine di scongiurare la conseguente sospensione dei servizio, nonostante l’utente avesse esercitato il diritto di ripensamento nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. In conclusione, l’Autorità ha deliberato un indennizzo di 840 euro, oltre agli interessi legali e a 100 euro per spese di conciliazione 5.



1 Cfr. la delibera n. 14/13/CIR .

2 Cfr. la delibera n. 11/13/CIR .

3 Cfr. la delibera n. 13/13/CIR .

4 Cfr. la delibera n. 12/13/CIR .

5 Cfr. la delibera n. 6/13/CIR .