Indennizzi agli utenti per mancato riconoscimento diritto di ripensamento, ostacoli alla migrazione, disfunzioni nel collegamento internet, mancato trasloco delle linee ad altra sede e altri disservizi

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Sintesi dei recenti provvedimenti adottati dai Corecom Lazio, Emilia Romagna ed Umbria riguardanti TeleTu, Fastweb, Alternatyva, BT Italia,  TVS, Wind e Telecom

 

Il 12 dicembre 2011 il Corecom Lazio ha esaminato il caso di un utente il quale nel 2009, dopo aver inizialmente accettato la proposta di cambio gestore effettuata da TeleTu al di fuori dei locali commerciali, aveva esercitato nei dieci giorni successivi il diritto al ripensamento; ciononostante TeleTu dava seguito ugualmente alla procedura di migrazione e solo a distanza di 6 mesi, dopo molteplici reclami del diretto interessato, ultimava la procedura di ritorno al precedente gestore. L’utente lamentava anche notevoli disservizi verificatasi sulle utenze Teletu. In conclusione è stato deliberato un indennizzo complessivo di circa 6.200 euro (sulla base dei parametri stabiliti dalla recente delibera n. 73/11/Cons), fermo restando il diritto del consumatore di presentare una richiesta di risarcimento danni all’autorità giudiziaria 1.
Nella stessa data il Corecom Lazio ha esaminato la segnalazione di un utente, il quale lamentava il ritardo di circa 9 mesi nel passaggio di una utenza fissa da Fastweb ad altro operatore, senza peraltro che fosse fornita alcuna informazione sui problemi tecnici emersi nel corso della procedura di migrazione. E’ stato deliberato un indennizzo complessivo di 1.100 euro, dei quali 500 euro per il ritardo (per la parte di responsabilità attribuita alla società), 400 euro per la mancata risposta ai reclami e 200 euro per spese di procedura 2.
Sempre in data 12 dicembre 2011 il Corecom Lazio ha esaminato il caso di un utente il quale lamentava una velocità di navigazione inferiore a quella stabilita nel contratto con la società Alternatyva, frequenti sconnessioni del collegamento e le generiche risposte ai numerosi reclami, inoltrati via email, con cui si indicavano puntualmente i disservizi in esame. Sottolinea il Corecom che, in base alla giurisprudenza della Cassazione, spetta all’operatore fornire la prova di avere puntualmente adempiuto agli obblighi contrattuale, eventualmente depositando le prove tecniche effettuate. Nel caso in questione, l’azienda si è limitata ad attribuire la lentezza del collegamento e le altre disfunzioni a lavori di miglioramento e di ampliamento della rete, al traffico di rete e all’eventuale sovraccarico del server, senza però effettuare mai alcuna verifica tecnica in ordine ai problemi lamentati ed intervenire concretamente per risolverli. In conclusione è stato deliberato un indennizzo complessivo di 800 euro, dei quali 400 euro per i disservizi, 200 euro per l’inadeguata risposta ai reclami e 200 euro per spese di procedura (fermo restando il diritto del consumatore di presentare una richiesta di risarcimento danni all’autorità giudiziaria) 3.
Nella medesima data il Corecom Lazio ha deliberato un indennizzo complessivo di 1.900 euro a carico di BT Italia (oltre il rimborso di alcune bollette) a favore di una società alberghiera che lamentava il mancato funzionamento di pos e fax per oltre 4 mesi, senza che la società fornisse alcun elemento atto a dimostrare l’assenza di proprie responsabilità al riguardo 4.
Sempre il 12 dicembre 2011 il Corecom Lazio ha deliberato un indennizzo complessivo di 1.400 euro a carico della società TVS di Torri (oltre il rimborso di alcune bollette) a favore di una società che lamentava il malfunzionamento del servizio voce ed il mancato funzionamento del servizio internet per circa 9 mesi: la società non ha fornito alcun elemento per dimostrare l’assenza di proprie responsabilità5.
 
Il 13 marzo 2012 il Corecom Emilia Romagna ha esaminato il mancato trasloco da parte della stessa BT Italia delle utenze per i servizi voce, fax ed internet presso la nuova sede dell’azienda, con conseguente impossibilità di utilizzare il servizio nella nuova sede (l’azienda ha provveduto al semplice trasferimento delle chiamate ad una utenza mobile): solo a distanza di 13 mesi l’azienda comunicava l’impossibilità per ragioni tecniche di effettuare il trasloco. Il Corecom ha deliberato un indennizzo complessivo di 8.845 euro (di cui 4.445 euro per il mancato trasloco e la successiva perdita dell’utenza, 300 euro per la mancata risposta ai reclami e 100 euro per spese di procedura), oltre al rimborso di quanto illegittimamente fatturato dalla società 6.
Il 16 aprile 2012 il Corecom Umbria ha esaminato il caso di un’azienda che lamentava la sospensione per alcuni mesi del servizio voce e adsl da parte di Wind, che continuava ad emettere ugualmente le relative bollette, senza rispondere ai reclami dell’azienda. Di conseguenza, è stato deliberato un indennizzo complessivo di 2.800 euro (di cui 350 euro per mancata risposta ai reclami e 50 euro per spese di conciliazione) oltre alla restituzione degli importi indebitamente fatturati7.
Nella stessa data il Corecom Umbria ha deliberato un indennizzo di 5.850 euro a carico di Telecom per aver attivato un’utenza telefonica solo a distanza di un anno dalla richiesta dell’utente (anziché nel termine di 10 giorni previsto dalla carta dei servizi) 8.
 
9 maggio 2012


1 Cfr. la delibera 4/12/CRL.
2 Cfr. la delibera 1/12/CRL.
3 Cfr. la delibera 2/12/CRL.
4 Cfr. la delibera 3/12/CRL.
5 Cfr. la delibera 6/12/CRL.
6 Cfr. la delibera n. 7 del 2012.
7 Vedi la delibera n. 12 del 2012.
8 Cfr. la delibera n. 13 del 2012.