Credito al consumo: il caso della Agos

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Analisi delle pronunce dell’Antitrust e dei giudici amministrativi su un caso di pratica commerciale scorretta

 

Assoutenti si è interessata più volte del fenomeno delle pratiche commerciali scorrette legate alla concessione di piccoli prestiti oppure alle c.d. “carte revolving” (un tipo di carta di credito che consente di restituire le somme dovute non in un’unica soluzione ma in rate mensili, naturalmente con l’aggiunta degli interessi): su quest’ultimo aspetto leggi la scheda dedicata alle carte emesse dalla Ducato .
Una sentenza del Consiglio di Stato ci offre lo spunto per tornare su questo tema.
 
Nel 2009, l’Antitrust ha giudicato scorrette le pratiche messe in atto dalla società Agos  (operante nel settore del credito al consumo) riguardanti le modalità con cui era finanziato l’acquisto di beni di consumo, senza informare adeguatamente l’utente sulle caratteristiche del servizio e sui costi derivanti. Più in particolare, era indicata come obbligatoria, anziché facoltativa, la stipula contestuale di un’assicurazione vita e infortuni. Per queste ragioni, l’Antitrust ha deliberato una sanzione complessiva di 520.000 euro 1.
La sentenza del Tar del Lazio del 2010 accoglie solo in parte il ricorso, riducendo la sanzione a 325.000 euro, ritenendo non aggressiva una delle pratiche contestate dall’Agcm 2.
Il Consiglio di Stato, nel maggio del 2012, affronta preliminarmente la questione della incompetenza dell’Antitrust a deliberare in materia di credito e risparmio, sollevata dalla società Agos 3. Il massimo organo di giustizia amministrativa sottolinea che nel caso in questione non si è verificato alcun conflitto fra Antitrust e Banca d’Italia, organismo preposto alla vigilanza e ai controlli nel settore del credito e del risparmio: nel corso della vicenda della Agos, la Banca d’Italia non ha mai rivendicato la propria competenza. Il Consiglio di Stato osserva che all’epoca dei fatti non era entrato in vigore il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che ha innovato profondamente la materia dei contratti di credito ai consumatori, modificando anche il titolo VI del testo unico bancario. Quest’ultimo, approvato con il d.lgs. n. 385 del 1993, non conteneva disposizioni per tutelare il consumatore, in quanto volto soprattutto a garantire un corretto e trasparente funzionamento del mercato senza disciplinare, in particolare, la fase antecedente il contatto diretto tra operatore finanziario e risparmiatore finalizzato all’acquisto di un prodotto finanziario. In assenza di una disciplina organica in materia, che riguardi anche la tutela del consumatore e sanzioni i comportamenti illegittimi degli operatori del settore, deve essere perciò riaffermata la competenza dell’Antitrust che, nella vicenda in esame, si è interessata delle tecniche utilizzate dalla società per promuovere l’acquisto di beni presso esercizi commerciali, cui dedica una particolare attenzione il Codice del consumo.
Il Consiglio di Stato conferma infine il giudizio sulla pratica scorretta, ma esprime una diversa valutazione sull’entità della sanzione, che si fondava anche su una precedente violazione del codice del consumo, la cui pronuncia era stata però successivamente annullata dal Tar. Conseguentemente la sanzione è definitivamente stabilita in complessivi 285.000 euro.
 
16 maggio 2012


1 Vedi al riguardo il provvedimento n. 20193 del 2009 (PS2797).
2 Cfr. la sentenza della prima sezione n. 306 del 2010.
3 Cfr. la sentenza dell’adunanza plenaria n. 14 del 2012.