Indennizzi agli utenti per mancata portabilità del numero telefonico, ritardo nel trasloco delle linee, malfunzionamenti del servizio, ostacoli al diritto di ripensamento

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Sintesi dei recenti provvedimenti adottati dai Corecom Puglia, Emilia Romagna ed Umbria riguardanti Fastweb, Telecom e TeleTu

 

Il 30 luglio 2012 il Corecom Umbria ha esaminato il caso di un utente che aveva sottoscritto un contratto con Fastweb: quest’ultima ha però assegnato solo una numerazione provvisoria, senza assicurare la portabilità del vecchio numero né informare l’utente dei problemi tecnici che avevano inizialmente ostacolato la portabilità del numero stesso (in tal modo impedendo all’utente di esercitare il diritto di recesso). Dopo 9 mesi l’utente ha cessato il contratto con Fastweb rivolgendosi a diverso operatore. In conclusione, il Corecom ha deliberato un indennizzo complessivo di 2.570 euro a carico di Fastweb (per mancata attivazione del servizio richiesto ed omesso riscontro a reclamo) e di 409 euro a carico di Telecom (per mancata risposta a reclamo) 1.

Il 28 agosto 2012 il Corecom Emilia Romagna ha esaminato il caso di uno studio professionale che lamentava il grave ritardo con cui Fastweb ha dato corso alla richiesta di trasloco ad altra sede delle linee telefoniche ed internet, senza informare l’utente dei problemi tecnici esistenti, e nonostante i ripetuti reclami effettuati: Fastweb dovrà corrispondere un indennizzo complessivo di 1.650 euro (oltre 100 euro per spese di procedura) che tiene conto dei forti disagi subiti dall’utente (ciò che giustifica il superamento del tetto massimo degli indennizzi stabilito dalla carta dei servizi) ed annullare alcune fatture illegittimamente emesse. E’ fatta salva la facoltà dello studio professionale di rivolgersi al giudice civile per eventuali richieste di risarcimento danni 2.

In data 12 settembre 2012 il Corecom Puglia ha esaminato il caso di una  società che lamentava il malfunzionamento della linea telefonica Telecom: in particolare l’utente sosteneva di poter ricevere telefonate e fax solo da utenze Tim e Telecom. Il gestore risolveva il problema solo a distanza di 4 mesi dalla prima segnalazione. Poiché le condizioni generali del contratto Telecom non prevedono indennizzi per casi di funzionamento parziale del servizio, il Corecom ha deliberato un indennizzo complessivo di 1.260 euro (oltre a 100 euro per spese procedurali) utilizzando i parametri indicati dalla disciplina AGCOM (delibera 73/2011) 3.

Nella medesima data lo stesso Corecom Puglia ha deliberato un indennizzo complessivo di 1.440 euro a carico di TeleTu, oltre a 100 euro per spese di procedura, a favore di un utente che lamentava il malfunzionamento della linea (continue interruzioni del sevizio voci ed impossibilità di utilizzare servizio internet) protrattosi per circa 9 mesi (fino a quando l’utente ha deciso di passare ad altro gestore) nonostante i numerosi reclami. L’indennizzo è comprensivo di 80 euro per le spese di riattivazione del servizio presso il nuovo gestore. Il Corecom non ha accolto le altre richieste di rimborso avanzate dall’utente (spese per utilizzo del cellulare durante il periodo di malfunzionamento, per l’intervento di un tecnico di fiducia etc) in assenza di documentazione giustificativa; mentre per le richieste di risarcimento l’utente dovrà rivolgersi al giudice ordinario 4.

Sempre in data 12 settembre 2012, il Corecom Umbria ha esaminato il caso di un utente che aveva accettato un’offerta commerciale proposta telefonicamente da TeleTu con portabilità del proprio numero dal precedente operatore (Telecom), salvo manifestare il diritto di ripensamento nei termini previsti dalla normativa vigente. Ciononostante TeleTu dava ugualmente corso alla procedura di migrazione e continuava ad emettere bollette fino a che l’utente riusciva a rientrare in Telecom, dopo aver perduto però il proprio numero originario.  Il Corecom ha deliberato un indennizzo di 315 euro a carico di TeleTu per la mancata interruzione della procedura di migrazione e di 100 euro a carico di TeleTu e Telecom per le informazioni non corrette fornite all’utente, ciò che ha condotto alla perdita del numero di telefono originario. TeleTu dovrà inoltre rimborsare le bollette illegittimamente addebitate 5.

30 ottobre 2012



1 Cfr. la delibera 55/12.
2 Cfr. la delibera 27/12.
3 Cfr. la delibera 21/12.
4 Cfr. la delibera 22/12.
5 Cfr. la delibera 56/12.