Indennizzi agli utenti per arbitraria interruzione servizio, mancato funzionamento linee, ritardi nei traslochi e altri disservizi

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Sintesi dei recenti provvedimenti adottati dai Corecom Lazio ed Emilia Romagna

 

Il 12 giugno 2012 il Corecom Lazio ha esaminato il caso di un distacco della linea telefonica fissa (utenza affari) effettuato da Vodafone in assenza di richiesta da parte dell’utente, con conseguente mancanza del sevizio per circa 45 giorni. Secondo la società, ciò sarebbe dovuto ad un abbonamento sottoscritto da una terza persona, che aveva indicato la numerazione dell’altro utente quale numerazione da importare. In conclusione, il Corecom ha stabilito un indennizzo di 635 euro circa (di cui 120 euro per le spese sostenute per rientrare in altro gestore) più 50 euro per spese di conciliazione 1. La stessa Vodafone è stata ritenuta responsabile di indebita sospensione (per oltre un anno) di un’utenza mobile, servizio stipulato in base ad un contratto denominato “Dual e attivazione codice 9”, che prevedeva la fatturazione da parte di Vodafone, direttamente all’utente, delle chiamate personali da questo effettuate su sim aziendale. Il Corecom Lazio ha ritenuto che eventuali inadempimenti da parte dell’azienda non giustificassero tale sospensione e ha deliberato pertanto un indennizzo di 3.300 euro (più spese di conciliazione) 2.  

Casi di forti ritardi nelle operazioni di trasloco della linea telefonica fissa sono stati oggetto di due procedimenti di fronte ai Corecom del Lazio 3 e dell’Emilia Romagna 4. Il primo riguarda un ritardo di circa 6 mesi imputato alla Wind, con indennizzo di 5.350 euro (e 200 euro per spese di conciliazione); il secondo riguarda il ritardo di 4 mesi circa del trasloco della linea voce e adsl da parte di Telecom, con indennizzo quantificato in 8.800 euro (e 100 euro per spese di conciliazione).

Il 23 maggio 2012 il Co.re.com. Emilia Romagna ha stabilito un indennizzo di 500 euro (più 100 euro per spese conciliazione) a carico di Fastweb per fatturazioni superiori a quanto previsto dal contratto e attuazione recesso con 12 giorni di ritardo rispetto a quanto previsto dal contratto stesso; la società dovrà anche provvedere alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate. L’indennizzo tiene conto anche dei reiterati ed ingiustificati solleciti di pagamento a fronte di un comportamento ineccepibile dell’utente 5.

Diversi i casi di malfunzionamenti e disservizi. Il 5 giugno 2012 il Co.re.com. Emilia Romagna ha deliberato un indennizzo di 1.140 euro (oltre 50 euro per spese conciliazione) a carico di Telecom perché il cliente non poteva ricevere telefonate da utenze mobili: il problema è stato risolto solo dopo 38 giorni,  anziché le 24 ore previste dalla carta dei servizi 6.  Il 12 giugno 2012 il Co.re.com. Lazio  ha esaminato il caso di un utente (un supermercato) cui non è stata attivato il secondo canale previsto da pubblicità e carta dei servizi della stessa Telecom perla Linea Voce ISDN (“la linea ISDN è l’evoluzione della normale linea telefonica: grazie all’installazione di un piccolo apparato offre due linee telefoniche digitali indipendenti, anziché una. Potrete così fare una telefonata mentre navigate in Internet….oppure fare due telefonate contemporaneamente…”). L’utente non ha potuto usufruire del servizio fax e pos per un periodo di 6 mesi, nonostante i ripetuti reclami ed i sopralluoghi effettuati dai tecnici della società. In conclusione, il Corecom ha quantificato un rimborso di 3.300 euro circa 7.

 

23 luglio 2012



1 Cfr. delibera 30/12.
2 Cfr. delibera 29/12.
3 Cfr. delibera 27/12.
4 Cfr. delibera 2/12.
5 Cfr. delibera 18/12.
6 Cfr. delibera 19/12. Vedi anche le delibere del Corecom Lazio nn. 28 e 31 del 2012 e la delibera Corecom Emilia Romagna 17/12.
7 Cfr. delibera 26/12.