Il diritto di recesso dal contratto stipulato con un gestore telefonico

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Sanzione di 58.000 euro deliberata dall’Agcom nei confronti di TeleTu

 

La normativa vigente garantisce il diritto dell’utente di recedere dal contratto inviando al proprio gestore una richiesta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Al consumatore non potranno essere addebitate penali né addebitate spese per il periodo successivo alla disdetta 1.

Il 13 settembre del 2011 l’Autorità garante delle comunicazioni ha preso in esame il caso di un utente, il quale lamentava di aver inizialmente dato il proprio consenso ad attivare il servizio voce e adsl presso TeleTu, autorizzando così il trasferimento dal vecchio gestore,ma di aver subito dopo comunicato la propria volontà di recedere dal contratto stesso. Ciononostante, TeleTu ha inviato i bollettini di pagamento e solo a distanza di alcuni mesi – dopo aver ricevuto ben quattro raccomandate – ha provveduto a disattivare il servizio e a sospendere i solleciti di pagamento.

L’Agcom ha deliberato una sanzione di 58.000 euro alla TeleTu, non ritenendo valide le tesi difensive della società: in particolare, l’azienda ha sostenuto che, nel corso di un colloquio telefonico, l’utente aveva espresso la propria intenzione di mantenere il rapporto con TeleTu, ma non è stata in grado di fornire la registrazione di tale colloquio 2.

Del problema dei ritardi nel dar corso alle richieste di recesso si è interessata più volte anche l’Antitrust: per una recente pronuncia nei confronti di Fastweb clicca qui .

7 novembre 2011



1 Vedi in particolare l’art. 5 dell’allegato A alla delibera n. 664 del 2006 dell’Agcom.  
2 Vedi delibera n. 485/11/Cons.