Il Consiglio di Stato conferma una sanzione di 11,7 milioni di euro all’Enel

986

Respinto anche l’ultimo ricorso presentato dalla società  

 

Nel 2007 l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG) aveva sanzionato Enel Distribuzione con una multa di 11.700.000 euro 1.

L’Enel era stata considerata responsabile di violazione delle disposizioni della stessa AEEG nei confronti degli esercenti il servizio di distribuzione e vendita di energia elettrica, in base alle quali doveva indicare nella bolletta le diverse modalità di pagamento (art. 12.1 della delibera n. 55 del 2000), tra le quali era ricompresa anche “almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta” (art. 6.4 della delibera n. 200 del 1999). Solo a partire dal marzo del 2006 tale indicazione era stata riportata nelle bollette.

Nel 2008, il Tar della Lombardia aveva annullato la delibera dell’AEEG, condividendo le osservazioni dell’Enel sulla scarsa chiarezza della disciplina della materia e sull’assenza di colpa nei comportamenti della stessa società 2.

Nel 2010, il Consiglio di Stato ha invece accolto il ricorso dell’AEEG, sottolineando in particolare la connessione logica tra il beneficio per l’utente di pagare la propria bolletta senza costi aggiuntivi, e l’adeguata pubblicità dell’esistenza di tale modalità gratuita di adempimento del relativo obbligo di pagamento. Il Consiglio di Stato ha ritenuto congrua anche la sanzione trattandosi di un illecito di particolare gravità, a danno di soggetti più deboli nel rapporto di fornitura di un servizio essenziale, quale quello dell’energia elettrica 3.

Nel febbraio del 2011, il Consiglio di Stato, pronunciandosi in modo definitivo sulla questione, ha dichiarato inammissibile il nuovo ricorso dell’Enel, condannata anche al pagamento delle spese 4.

8 marzo 2011



1 Cfr. la delibera n. 66 del 2007.
2 Vedi sentenza del Tar della Lombardia n. 321 del 2008.
3 Cfr. la sentenza n. 2507 del 2010.
4 Cfr. la sentenza n. 1177 del 2011.