Decreto-legge n. 225 del 2010, convertito nella legge n. 10 del 2011 (c.d. “milleproroghe 2010”)

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Misure in materia di acque e rifiuti

 

 

Art. 1 (proroghe che non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica)

Servizi idrici integrati e rifiuti: viene prorogato al 31 marzo 2011 il termine per lo scioglimento delle Autorità di ambito territoriale per i servizi idrici integrati e la gestione dei rifiuti, nelle more della riattribuzione ad altro ente delle relative funzioni, da disporsi con leggi regionali

Rifiuti: viene prorogata al 31 marzo 2011 la possibilità di immettere in discarica rifiuti con potere calorifero inferiore a 13 000 kj/kg

Rifiuti: viene prorogato al 31 marzo 2011, nel territorio della regione Campania, il regime transitorio che attribuisce ai Comuni la competenza per la gestione dei rifiuti, nonché il regime transitorio delle modalità di calcolo e riscossione della TARSU e della TIA

Blocco selettivo delle tariffe: è prorogato al 31 marzo 2011 il blocco selettivo delle tariffe. E’ esclusa dal blocco la regolazione tariffaria relativa: ai servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, ai servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico e alle tariffe postali agevolate, nonché i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti, le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell’energia elettrica e del gas

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e finanze, i termini possono essere ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2011.

Art. 2 (proroghe con effetti per la finanza pubblica)

Rifiuti: si dispone che la copertura integrale dei costi del ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata, anche all’infuori delle situazioni di emergenza, attraverso l’elevazione, da parte delle Regioni, dei propri tributi, e con una maggiorazione dell’addizionale sull’accisa sull’energia elettrica da parte di Comuni e Province, in deroga alla vigente sospensione del potere di deliberare aumenti, fino all’attuazione del federalismo fiscale

 

 

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