Il Consiglio di Stato conferma sanzioni per complessivi 860.000 euro a Iride acqua gas e Sidigas

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Accolti i ricorsi presentati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas  

 

Nel 2008 l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG) ha sanzionato Iride acqua gas con una multa di 330.000 euro 1.
La società è stata ritenuta responsabile di alcune violazioni della normativa vigente, compiute tra il 2005 ed il 2007, riguardanti l’omessa attivazione di un recapito telefonico per il pronto intervento; la scarsa trasparenza dei preventivi per i clienti; la mancata corresponsione di indennizzi agli utenti in caso di servizi di qualità inferiore ai livelli standard stabiliti.
Nel 2009 l’AEEG ha sanzionato anche Irpinia distribuzione gas (Sidigas) con una multa di 530.000 euro 2. l’Autorità ha contestato una serie di comportamenti omissivi, tra il 2000 ed il2005, riguardanti diverse fattispecie: scarsa trasparenza dei preventivi per i clienti; mancata corresponsione di indennizzi agli utenti in caso di disservizi; omessa attivazione di un recapito telefonico con linea fissa per il pronto intervento; fatturazione non effettuata secondo la tempistica indicata dalla legge; mancato accertamento della sicurezza degli impianti etc
In primo grado, il Tar della Lombardia aveva annullato entrambe le delibere dell’AEEG, in quanto le sanzioni sarebbero state deliberate oltre il termine di 90 giorni dall’accertamento dei fatti contestati 3.
Nel febbraio del 2011, il Consiglio di Stato ha invece accolto i ricorsi dell’AEEG, ripristinando le sanzioni a carico delle due società, condannate anche al pagamento delle spese processuali. E’ vero che la legge 4 impone una sollecita decisione da parte delle autorità competenti a sanzionare comportamenti scorretti delle aziende, al fine di porre le aziende stesse nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa nel miglior modo possibile. Peraltro, occorre considerare i casi particolarmente complessi, nei quali la contestazione è frutto di un’analisi approfondita di tutta la documentazione acquisita nel corso delle ispezioni. I termini non decorrono della data di acquisizione del materiale dal quale desumere l’esistenza dell’illecito, ma dall’effettivo accertamento dell’illecito stesso, a seguito di una valutazione approfondita delle risultanze istruttorie. Nel caso in questione, gran parte delle contestazioni riguardavano fattispecie di illecito di tipo omissivo a carattere permanente, in relazione alle quali i termini per la contestazione non possono che decorrere dalla cessazione delle condotte stesse. Il Consiglio di Stato ha respinto gli altri motivi presentati dalle due società – prevalentemente di natura procedimentale – a sostegno della illegittimità delle delibere dell’AEEG 5.
 
6 febbraio 2012


1 Cfr. la delibera n. 112 del 2008.
2 Cfr. la delibera n. 5 del 2009.
3 Vedi le sentenze del Tar della Lombardia n. 4638 e 5048 del 2009.
4 Vedi in particolare gli artt. 12 e 14 della legge n. 689 del 1981.
5 Cfr. la sentenza n. 582 del 2012.