Il Tar annulla le sanzioni dell’Antitrust a Tim, Wind, Vodafone e H3G
Il 6 marzo 2012 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato le segnalazioni di numerosi utenti e associazioni dei consumatori riguardanti la vendita di schede Sim da parte di 4 importanti operatori telefonici (Tim, Wind, Vodafone e H3G) 1.
L’Agcm ha contestato il fatto che alcuni servizi, diversi dal tradizionale servizio voce (ed in particolare la navigazione via internet e la segreteria telefonica) risultavano già attivati automaticamente, senza che all’utente fosse data adeguata spiegazione dei costi connessi al loro utilizzo: la disattivazione doveva essere effettuata successivamente a cura dell’utente. Tale comportamento risulta contrario alla normale diligenza che gli operatori della telefonia dovrebbero sempre assumere, tenuto conto della continua evoluzione della tecnologia e della conseguente asimmetria informativa con i cittadini, cui deve essere garantita la possibilità di effettuare scelte pienamente consapevoli nell’utilizzo di tali strumenti.
Per queste ragioni l’Agcm, dopo aver respinto gli impegni presentati dalle quattro società, ha applicato una sanzione complessiva di 870.000 euro che tiene contro, per ciascun operatore, di precedenti violazioni del codice del consumo e delle condizioni di bilancio (Tim: 300.000 euro; Wind: 200.000 euro; Vodafone: 250.000 euro; H3G: 120.000 euro).
Il Tar del Lazio, accogliendo i ricorsi di Tim, Wind e Vodafone, ha annullato la delibera dell’Antitrust e le relative sanzioni. Senza entrare nel merito della scorrettezza di tali pratiche, il giudice amministrativo ha ritenuto – in conformità all’ orientamento del Consiglio di Stato – che soltanto l’Autorità garante delle comunicazioni (AGCom) è competente a dettare la disciplina sulle modalità per tutelare il consumatore del settore delle telecomunicazioni 2.
Quello della telefonia è uno dei più settori in cui sono più frequenti i casi di pratica commerciale scorretta sanzionati dall’Antitrust (se vuoi avere qualche esempio delle diverse tipologie di condotte non conformi al codice del consumo consulta questo sito o confronta i numeri da 5 a 8 della Newsletter Guarda che ti riguarda). Le sentenze del Tar qui sintetizzate rafforzano l’esigenza di un chiarimento sulle rispettive competenze delle Autorità di garanzia e, più in particolare, di un sollecito intervento dell’Autorità garante delle comunicazioni volto a disciplinare in modo più stringente le modalità di formulazione delle offerte commerciali da parte degli operatori telefonici e dei relativi contratti, al fine di garantire scelte pienamente consapevoli da parte dei consumatori in ordine alle caratteristiche ed ai costi dei servizi offerti (leggi anche questo articolo ).
26 marzo 2012 (aggiornamento del 18 febbraio 2013)
1 Vedi procedimenti PS7000 – provvedimento 23555, PS7001 – provvedimento 22556, PS7002 – provvedimento 23557, PS7003 – provvedimento 23558, tutti pubblicati sul Bollettino dell’Agcm n. 10/2012.
2 Cfr. sentenze n. 1742, 1752 e 1754 del 2013.