I poteri dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas nel settore della vendita del gas naturale durante la prima fase della liberalizzazione

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Il Consiglio di Stato accoglie un ricorso dell’AEEG

 

Nel 2004 l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha introdotto un meccanismo di indicizzazione delle tariffe per la fornitura del gas naturale ai clienti finali del mercato vincolato, al fine di contenere l’incremento delle tariffe applicabili all’utenza 1. In particolare, con riferimento alla componente della materia prima, ha reso obbligatoria nei contratti di compravendita al dettaglio e all’ingrosso di una ‘clausola di salvaguardia’, che limita al 75% l’aumento dei prezzi, qualora il costo dei prodotti petroliferi superi una soglia di riferimento.

Nel 2005 il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso della società Worldenergy, annullando il provvedimento dell’AEEG 2.

Nell’aprile del 2011, il Consiglio di Stato ha invece accolto il nuovo ricorso dell’Autorità, riformando la sentenza del Tar 3.

Il Consiglio, confermando il proprio passato orientamento 4, ha riaffermato il potere dell’AEEG di regolare le attività liberalizzate nel settore della vendita del gas naturale 5, per tutelare l’utenza da eventuali spinte inflazionistiche nella fase di transizione. Nelle motivazioni si sottolinea che “la liberalizzazione di un mercato non comporta automaticamente il passaggio ad una situazione di concorrenza, la cui promozione rientra tra le competenze dell’Autorità, fin quando essa ritenga che il mercato non sia idoneo alla formazione corretta dei prezzi in una reale competizione”. Risulta perciò legittima l’adozione da parte dell’AEEG di misure volte ad imporre comportamenti per rimuovere o prevenire effetti distorsivi.

3 maggio 2011



1 Cfr. la deliberazione n. 248 del 29 dicembre 2004.
2 Vedi la sentenza n. 3726 del 2005.
3 Cfr. la sentenza n. 2463 del 2011.
4 Vedi la sentenza n. 3352 del 2006.
5 Cfr. la legge n. 239 del 2004.