I limiti agli orari di apertura degli impianti di distribuzione dei carburanti

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Nuova segnalazione dell’Antitrust sulla legislazione regionale in materia di impianti

 

Il 3 maggio 2012 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha formulato le proprie osservazioni in merito alla legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 17 del 1990 e alla sua applicazione pratica 1.
Tale legge prevede in particolare un obbligo di chiusura il lunedì o il primo giorno feriale successivo ad un turno di apertura domenicale, salvo deroga in caso di esigenze connesse al traffico stradale (negata ad esempio dal comune di Udine). Ulteriori limiti sono stati introdotti da ordinanze comunali con obbligo di chiusura nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali, fatti salvi i turni festivi prefissati.
L’Antitrust osserva che tali vincoli in materia di orari e turni di apertura degli impianti possono determinare un’ingiustificata limitazione delle possibilità di modulazione dell’offerta di servizi di distribuzione dei carburanti da parte dei diversi operatori esistenti, in contrasto anche con le recenti misure di liberalizzazione volte a rimuovere le norme che “impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo, nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici” 2.
Si ricorda che l’Autorità è intervenuta in diverse occasioni per chiedere la modifica delle limitazioni da parte delle leggi delle regioni (ordinarie e speciali). Da ultimo, con riferimento alla normativa vigente in Sicilia, l’Agcm ha sottolineato le distorsioni esistenti. Nonostante la forte presenza di infrastrutture della grande distribuzione commerciale, le barriere esistenti hanno di fatto ostacolato l’avvio di una fase di concorrenza da parte di operatori non verticalmente integrati, con riflessi inevitabili sui livelli di prezzo: la popolazione non ha potuto perciò giovarsi della forte presenza di raffinerie nella regione e dell’assenza di addizionali regionali sulla benzina. L’Autorità sollecita pertanto la rimozione di alcuni vincoli normativi con particolare riferimento alla sostituzione del regime di concessione regionale con quello dell’autorizzazione comunale prevista a livello nazionale, alla eliminazione dell’obbligo per i nuovi impianti di disporre di pannelli fotovoltaici per 10 kW e alla riforma della disciplina di orari e turni 3.

6 giugno 2012



1 Cfr. Bollettino n. 18 del 2012 (AS937).
2 Vedi il decreto legge n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27 del 2012 https://www.assoutenti.it/articolo.asp?sez=123&art=1070&prev=b .
3 Cfr. Bollettino n. 12 del 2012 (AS293).