Hogan, Prada e Gucci: prodotti contraffatti e venduti online

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Vendita online di prodotti contraffatti: l’Antitrust sanziona per 100.000 euro ciascuno dei titolari dei siti web che commercializzavano  prodotti contraffatti dei marchi Hogan, Prada e Gucci

 

La grafica e l’allestimento dei siti, cloni di quelli dei marchi contraffatti, inducevano i consumatori a ritenere di poter acquistare prodotti originali a prezzo di outlet
Nell’adunanza del 31 luglio scorso, l’Antitrust si è occupata di tre diversi procedimenti riguardanti la commercializzazione di prodotti di marca non originali, contraddistinti rispettivamente dai brand Hogan, Prada e Gucci, posti in vendita on line attraverso siti che simulavano, per grafica ed allestimento, quelli delle griffe del made in Italy contraffatte. Ciascuno dei tre distinti procedimenti si è concluso con la previsione di una sanzione di 100.000 euro nei confronti del titolare del dominio web attraverso il quale i prodotti erano commercializzati.
Due le distinte pratiche scorrette contestate nei casi esaminati: la vendita di prodotti contraffatti, che comporta, per sua stessa natura, la mancata prestazione al consumatore della garanzia legale di conformità fornita, per gli analoghi prodotti originali, dalla casa produttrice e l’omissione di informazioni inerenti l’identificazione del soggetto venditore e di tutti i diritti del consumatore previsti nella fase post vendita.
In ciascuno dei tre procedimenti le pratiche scorrette sono state segnalate dall’Adoc, associazione a tutela dei consumatori, e da Indicam, Istituto Centromarca per la lotta alla contraffazione. In particolare, la citata associazione ha inoltrato all’Autorità le denunce dei singoli titolari dei marchi interessati, i quali, a fronte delle lamentele di alcuni acquirenti in merito alla qualità dei prodotti pubblicizzati sui siti contraffatti ed in seguito alle richieste di garanzia sugli stessi prodotti presentate da alcuni acquirenti, hanno avviato, attraverso i propri tecnici, una puntuale verifica dei siti di vendita monomarca per determinare se i prodotti pubblicizzati fossero o meno originali. Verifica che ha portato al riscontro della assoluta falsità dei prodotti commercializzati.
Nel caso Hogan1, i prodotti erano commercializzati attraverso il dominio 1hogan.com di cui risultava titolare Il Sig. Zhong Shan. Le pratiche commerciali imputate si sono protratte dal dicembre 2012 al giugno 2013, ma dal gennaio 2013 il sito non è più accessibile ai consumatori italiani.
Nel caso Gucci2, i prodotti venivano offerti attraverso il dominio guccioutlet-italy.com che rinviava automaticamente al nome a dominio guccioutlet-italy.org. di cui risultava titolare il Sig. Yu Weixiong. Anche tale sito è stato reso inaccessibile in via cautelativa dall’Autorità dal gennaio 2013, con l’intervento del Nucleo speciale tutela dei mercati della Guardia di finanza. Analoga sospensione è stata prevista dall’Autorità per il sito pradaborselinea.com, di cui era titolare il Sig. Shen Xiu ed attraverso il quale erano offerti prodotti contraffatti del brand Prada3.
I soggetti titolari dei siti, sanzionati dall’Antitrust, come si evince dai relativi provvedimenti, non solo non hanno spontaneamente provveduto alla chiusura cautelare dei siti stessi, rendendo necessario l’intervento della Guardia di Finanza, ma non hanno neanche partecipato ad alcuna fase successiva dei rispettivi procedimenti: circostanza che potrebbe porre qualche dubbio sulla effettiva possibilità di riscossione delle sanzioni inflitte.
 



1 Cfr. AGCM, Provvedimento n. 24468 pubblicato sul Bollettino n. 44 dell’11 novembre 2013.
2 Cfr. AGCM, Provvedimento n. 24469 pubblicato sul Bollettino n. 44 dell’11 novembre 2013.
3 Cfr. AGCM, Provvedimento n. 24470 pubblicato sul Bollettino n. 44 dell’11 novembre 2013.