L’Antitrust giudica fondate le segnalazioni di alcuni consumatori
Il 30 marzo scorso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato numerose segnalazioni inoltrate da utenti di Easy jet per comportamenti messi in atto dalla compagnia aerea tra il 2008 ed il 2009 1. L’Agcm si è soffermata in particolare sulle seguenti pratiche scorrette:
a. le procedure di rimborso in caso di cancellazione del volo o di rinuncia da parte del passeggero sono poco chiare ed è obbligatorio inoltrare la richiesta tramite call center, con costi non irrilevanti a carico dell’utente: si tratta di ostacoli che possono indurre l’utente a non avvalersi del suo diritto al rimborso (totale o parziale) del prezzo del biglietto. Solo dal febbraio del 2010 Easy jet avrebbe previsto una modalità di rimborso on line;
b. Easy jet prevede un servizio aggiuntivo a carattere oneroso, denominato “Speedy boarding”, che consentirebbe di essere chiamati per primi al gate e di poter scegliere i posti a bordo. In realtà Easy jet non è in grado di garantire sempre questo servizio (ad esempio quando il trasferimento all’aereo è effettuato tramite bus navetta). Solo dal febbraio del 2010 Easy jet avrebbe introdotto una procedura on line per rimborsare l’utente in caso di impossibilità di usufruire di questo servizio ed avrebbe dato maggiori informazioni sul sito sui limiti di tale servizio;
c. nel sistema di prenotazione di Easy jet risultano preimpostati due servizi facoltativi a carattere oneroso (assicurazione bagagli, spese mediche etc; trasporto di un bagaglio nella stiva). L’utente deve espressamente deselezionare queste voci che, in caso contrario, sono automaticamente computate nel costo del biglietto. Inoltre la spesa per il trasporto bagagli è erroneamente indicata come “tassa”. Questa pratica risulta scorretta, anche sulla base della normativa europea 2, perché ostacola una scelta pienamente consapevole da parte del passeggero. Solo dal febbraio del 2010 la compagnia aerea ha modificato il sistema di prenotazione, anche se ha mantenuto la dizione “tassa”;
d. il sito di Easy jet non fornisce informazioni chiare ed immediate sui diritti del consumatore (rimborsi e assistenza), garantiti dalla normativa europea 3, in caso di overbooking, ritardi e cancellazione del volo, rendendo così più difficile l’esercizio di tali diritti.
Al termine del giudizio l’Agcm ha applicato una sanzione complessiva di 179.000 euro, tenendo conto, da un alto, dei precedenti provvedimenti assunti dall’Autority nei confronti della stessa compagnia per pratiche scorrette e, dall’altro, delle modifiche delle procedure e del sito introdotte da Easy jet dopo l’apertura del procedimento di fronte all’Agcm.
Il tema delle pratiche commerciali scorrette nel settore del trasporto aereo è da tempo al centro dell’attenzione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Se vuoi saperne di più clicca qui .
20 aprile 2010