Deliberazione Garante per la privacy 15 giugno 2011: Trattamento di dati personali in caso di affidamento all’esterno di attività promozionali

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Nuovo intervento del Garante per tutela della privacy in caso di teleselling e telemarketing

 

Nel corso degli ultimi mesi il Garante ha ricevuto numerose segnalazioni di utenti in merito alla violazione della normativa che vieta l’effettuazione di telefonate o l’invio di fax da parte delle aziende nel caso in cui i titolari della linea telefonica si siano iscritti al Registro delle opposizioni.

Il Garante ha verificato che molte aziende affidano ad imprese o agenti il compito di effettuare attività promozionali dei propri prodotti e servizi (c.d. affidamento in outsourcing). Si tratta di una facoltà del tutto legittima, che però deve essere accompagnata da regole severe sul trattamento dei dati al fine di evitare il ripetersi di abusi.

A tale scopo, il Garante ha riaffermato la piena responsabilità delle aziende che ricorrono all’outsourcing per i comportamenti illeciti messi in atto da imprese e agenzie affidatarie; tali aziende devono perciò designare formalmente responsabili del trattamento dati i soggetti terzi di cui si avvalgono per le attività di promozione e commercializzazione, anche al fine di consentire al Garante l’esercizio dei poteri di vigilanza e sanzione previsti dal codice per la protezione dei dai personali.

 
4 luglio 2011