c.d. riforma “Brunetta” della PA
Il decreto contiene alcune disposizioni di diretto interesse dei cittadini utenti. In particolare:
Cartellino di riconoscimento (articolo 69, comma 55-novies). Obbligatorio per i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, con esclusione di alcune categorie particolari, che saranno definite con Decreto del Presidente del Consiglio (sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie per le Regioni e gli enti locali), con riferimento a specifiche mansioni affidate.
Programma triennale per la trasparenza (articoli 11 e 16). Esso dovrà essere redatto dalle Amministrazioni sentite le associazioni di utenti e consumatori, e aggiornato annualmente. In caso contrario, è fatto divieto all'amministrazione inadempiente di erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti. Rientrano nel perimetro della norma anche gli enti locali e il Ssn. Un esempio di buona trasparenza sarà l'adozione, rapida, della posta elettronica certificata.
La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attivita' di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:
§ il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' ed il relativo stato di attuazione;
§ l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
§ l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti;
§ i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;
§ i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo;
§ le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
§ i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
§ gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
Standard di qualità (articolo 28). Andranno definiti con direttive, aggiornabili annualmente , del Presidente del Consiglio, su proposta della Commissione di valutazione. Per le Regioni e gli enti locali, gli atti di indirizzo saranno adottati previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie. Ripete sostanzialmente quanto già previsto per le Carte dei servizi dal D Lgs 286 del 1999.