Decreto legislativo n. 110 del 2010: redazione informatica di atti notarili

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Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto legislativo n. 110 del 2010, recante disposizioni in materia di atti notarili informatici

Il decreto legislativo, in vigore dal 3 agosto 2010, è stato emanato n attuazione della legge n. 69 del 2010, art. 65.

Il provvedimento prevede, innanzitutto, che il notaio debba dotarsi di firma digitale, il cui dispositivo dev’essere custodito e utilizzato personalmente.

 Le parti comparenti innanzi al notaio sottoscrivono, purché personalmente, l’atto informatico in presenza del notaio, con firma digitale o elettronica, consistente anche nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.

Quando dev’essere allegato un documento cartaceo, il notaio ne allega copia informatica, da lui certificata come conforme all’originale.

Per la conservazione degli atti informatici, il notaio si avvale di una struttura costituita presso il Consiglio nazionale del notariato; gli atti costituiscono originali informatici e possono esserne tratti duplicati e copie. 

Anche i registri e i repertori notarili sono formati e conservati su supporto informatico.

Il notaio può rilasciare copie su supporto informatico di originali cartacei e copie cartacei di originali informatici, su richiesta dell’interessato, salvo che la legge disponga di adottare una modalità specifica. Delle copie, il notaio attesta la conformità con propria firma digitale.