Decreto legislativo n. 11 del 27.1.2010

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Attuazione della direttiva europea 2007/64 sui servizi di pagamento

Il decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva autorizza l’operatività degli “istituti di pagamento”, soggetti non esercenti il credito che, accanto alla normale attività di impresa non bancaria, possono offrire servizi di pagamento. L’autorizzazione è rilasciata dalla Banca d’Italia, che ha la vigilanza su di essi e che dovrà emanare un apposito regolamento.

A chi paga non possono essere applicate spese per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento, salvo espressa deroga della Banca d’Italia al fine di promuovere l’utilizzo degli strumenti di pagamento più efficienti ed affidabili. Possono essere invece effettuati sconti connessi all'utilizzo di una determinata forma di pagamento.
 
I pagamenti verranno eseguiti su un apposito conto, alimentato dal cliente, che sarà utilizzato per acquisti di servizi (ad esempio, il pagamento di utenze), per il versamento di sanzioni (come accade già oggi per le violazioni del Codice della strada), ecc., nonché per operare rimesse di denaro verso beneficiari anche non titolari di analoghi conti di pagamento.
 
Al sistema potranno partecipare anche i soggetti che attualmente svolgono attività di finanziamento o intermediazione, purché si iscrivano al’istituendo Albo entro il 31 gennaio 2011.
 
Le attività di pagamento dovranno essere separate dalle altre attività dell’istituto di pagamento dal punto di vista amministrativo e contabile.
 
Il decreto stabilisce termini per l’esecuzione di tutti i pagamenti:
 
– per i bonifici, l’istituto del pagatore dovrà accreditare l’importo entro la giornata operativa successiva al ricevimento del’ordine. L’istituto del beneficiario dovrà mettere effettivamente a disposizione del suo cliente la somma nel medesimo giorno lavorativo; tuttavia, fino al 1 gennaio 2012, è consentito agli istituti di pattuire con il cliente una deroga per allungare il termine fino a tre giorni (quattro per le operazioni disposte su supporto cartaceo);
– per gli assegni circolari e bancari, la data di valuta per il beneficiario non potrà superare, rispettivamente, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento, mentre la effettiva disponibilità non potrà superare i quattro e cinque giorni (quattro per tutti i tipi di assegni dal 1 aprile 2010).
 
Gli istituti sono obbligati a comunicare ai clienti, entro il 30 aprile 2010, quali condizioni contrattuali risultino eventualmente modificate a seguito delle nuove disposizioni.
 
Il cliente potrà in ogni caso esercitare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’istituto il recesso, senza oneri.
 
Il decreto stabilisce inoltre che il termine per rettificare un’operazione di pagamento non autorizzata o inesatta è, per il cliente, di 13 mesi, decorrenti dalla messa a disposizione del cliente stesso di tutti i dati inerenti all’operazione contestata. Spetta al prestatore del servizio di pagamento provare che l’operazione sia stata regolarmente autorizzata e correttamente registrata, eseguita e contabilizzata.
 
Quanto ai rimborsi, in caso di errore dell’istituto di pagamento, essi devono essere “immediati”. I contratti con i prestatori potranno prevedere anche forme di indennizzo ulteriore. Qualora l’importo del pagamento eseguito non fosse stato concordato con il cliente e qualora l’importo non fosse quello che ci si poteva “ragionevolmente” attendere (in caso di pagamenti ricorrenti), il rimborso deve essere eseguito entro otto giorni.
 
A tutela degli utenti, si possono presentare alla Banca d’Italia esposti per violazione delle norme del decreto legislativo e si potrà adire all’arbitrato bancario e finanziario per la risoluzione non giudiziaria delle controversie.