Decreto del Presidente della repubblica 25 gennaio 2013 sulle modalità per individuare gli oneri informativi a carico di aziende e cittadini

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 Sintesi della normativa per agevole l’ulteriore semplificazione degli oneri amministrativi

 In attuazione della legge n. 180 del 2011, il Governo ha definito le regole per la relazione di accompagnamento ai disegni di legge che dovrà individuare i costi degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Per “costi” si intendono non solo le spese vive sostenute (produzione di elaborati grafici, diritti di segreteria, spese postali, spese mediche per ottenere un certificato, revisione dell’autoveicolo presso un officina specializzata etc) ma anche il tempo necessario per tali adempimenti (ad esempio l’onere può essere maggiore o minore a seconda se la modulistica può essere ritirata solo presso determinati uffici oppure stampata direttamente da internet). Rientrano nella categoria degli oneri informativi non solo i documenti da consegnare all’autorità pubblica in caso di domanda o di richiesta di autorizzazione (nel caso della Scia – Segnalazione certificata di inizio attività – necessaria per la realizzazione di opere di ristrutturazione immobiliare, occorre presentare al comune un’apposita documentazione corredata dalla perizia di un tecnico abilitato) ma anche quelli che devono essere conservati ai fini di successivi controlli (come può essere la tenuta di un registro).

Questo tipo di analisi è finalizzata anche ad una più attenta valutazione di come si possano “semplificare” i rapporti tra pubblica amministrazione ed utenti, eliminando gli oneri burocratici sproporzionati agli interessi pubblici da tutelare o prevenendo la loro introduzione. Facciamo un esempio concreto.  Con la vecchia “comunicazione di cessione del fabbricato” (c.d. denuncia antiterrorismo), il proprietario di un immobile dava notizia all’autorità di pubblica sicurezza di aver stipulato un contratto di affitto o comodato: il proprietario doveva perciò ritirare l’apposito modulo e riconsegnarlo debitamente compilato e allegando fotocopia dei documenti di identità e del contratto. Con il decreto legge n. 79 del 2012, tale obbligo è stato riassorbito dalla registrazione del contratto.

L’applicazione di tali regole da parte di tutte le amministrazioni pubbliche sarà utile anche per la redazione della relazione annuale a cura del Dipartimento per la funzione pubblica.