Contratto di vendita di contenuti digitali net movie di Mediamarket: l’Antitrust dichiara vessatorie alcune clausole

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 Oggetto della decisione due clausole riguardanti l’esclusione o la limitazione degli obblighi della responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori

 Il 27 marzo 2013 l’Autorità garante della concorrenza ha concluso il procedimento – aperto sulla base di informazioni acquisite d’ufficio ai fini dell’applicazione dell’articolo 37-bis del Codice del Consumo sulle clausole contrattuali vessatorie –  nei confronti della società Mediamarket S.p.A: tale società, oltre ad elettrodomestici e altre apparecchiature, fornisce on line contenuti in formato digitale (quali giochi, musica, video e e-books) fra cui anche opere cinematografiche (c.d. net movie). In particolare, il servizio è fornito attraverso prelevamento a pagamento di uno o più files in formato digitale (down load) 1.

Le clausole oggetto di valutazione, inserite nell’ambito del “contratto di licenza” sono volte ad escludere o limitare gli obblighi e la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori che acquistano il servizio all’indirizzo www.net-movie.it2. Alcune clausole, in sé o in collegamento tra loro, tenuto conto delle altre clausole contrattuali, sono state ritenute vessatorie 3 in quanto tali da determinare, a svantaggio del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto: esse sono infatti volte ad escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista.

In particolare, la clausola contenuta nel contratto di licenza con cui si dichiara che i contenuti sono forniti “Come Sono” senza “alcuna garanzia e condizione, espressa, implicita o di legge, incluse, senza limitazione…” e che i Distributori dei contenuti “non garantiscono o in altro modo affermano che i Contenuti saranno conformi ai requisiti richiesti dai Clienti” contiene un totale esonero dalla garanzia per la fornitura del contenuto oggetto del servizio “Net-Movie” tale da comportare un ostacolo ingiustificato all’esercizio dei diritti del consumatore inerenti la garanzia legale di conformità, in contrasto con l’art 128 del Codice del Consumo. Essa, per di più, impedisce le azioni del consumatore in caso di inadempimento del professionista.

Per quanto concerne la clausola tesa a limitare la responsabilità per danni in caso di inadempimento della prestazione, la previsione in base alla quale “In nessun caso Mediamarket o i Distributori dei Contenuti saranno responsabili per danni di qualsiasi tipo e natura, inclusa perdita di dati, risultante dall’uso” dei Contenuti e del servizio Net-Movie risulta vessatoria 4, comportando un significativo squilibrio tra le parti, dal momento che ha per oggetto o effetto di escludere le azioni dei consumatori con riferimento a possibili danni anche quando essi siano riconducibili ad inadempimento del professionista nell’ipotesi di uso ordinario del bene o del servizio.

Non sono state ritenute valide le varie argomentazioni addotte a difesa da Mediamarket (ad es. che l’inserimento delle clausole oggetto di contestazione deriverebbe dall’obbligo di rispettare i contratti con i titolari della licenza del contenuto digitale commercializzato o che il consumatore può consultare il contratto di licenza tanto nell’ambito della procedura di acquisto dei contenuti offerti da Mediamarket quanto nella sezione “supporto clienti” consultabile ancora prima di procedere con l’autenticazione necessaria per concludere la procedura di acquisto dei contenuti licenziati).

A seguito dell’apertura del procedimento Mediamarket ha eliminato le clausole oggetto di contestazione, a partire dal 14 novembre 2012. Al riguardo, è stata depositata copia della nuova versione del contratto visibile all’indirizzo www.net-movie.it .

L’Autorità ha quindi disposto la pubblicazione di un estratto del provvedimento sul sito di Mediamarket,  per informare compiutamente i consumatori della vessatorietà delle vecchie clausole5; anche in considerazione del fatto che le clausole sono state eliminate dalla Parte, la pubblicazione sarà limitata a 15 giorni consecutivi.



1 Vedi provvedimento CV29  n.24289, pubblicato sul Bollettino n. 15 del 2013.

2 “..In nessun caso Mediamarket o i Distributori dei Contenuti saranno responsabili per danni di qualsiasi tipo e natura, inclusa perdita di dati, risultante dall’uso o incapacità di usare i Contenuti ed il servizio Net-Movie. Il Cliente quindi assume la responsabilità, manlevando incondizionatamente Mediamarket e i Distributori di Contenuti, per tutti i danni, costi, spese e conseguenze che quest’ultimo possa subire per l’uso dei Contenuti e del servizio Net-Movie da parte del Cliente in violazione della legge o delle presenti condizioni. – Contenuti sono forniti “Come Sono” ed i Distributori dei Contenuti espressamente dichiarano di non fornire alcuna garanzia e condizione, espressa, implicita o di legge, incluse, senza limitazione, le garanzie di commerciabilità, di idoneità per un particolare scopo, qualità soddisfacente e mancanza di difetti ed altre garanzie equivalenti secondo la legge di qualsiasi giurisdizione. I Distributori dei Contenuti non garantiscono o in altro modo affermano che i Contenuti saranno conformi ai requisiti richiesti dai Clienti”.

3 ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, lettere b), e 35 del Codice del Consumo.

4 ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera b).

5 ai sensi dell’art. 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo e dell’art. 21, comma 8, del Regolamento.