Analisi di Assoutenti su alcune pronunce dell'Antitrust e dei giudici amministrativi in materia carte revolving
Le carte “revolving” rientrano nella categoria delle carte di credito, che consentono di effettuare gli acquisti subito e di pagare in un momento successivo.
Con le carte di credito “tradizionali” tutte le somme spese sono restituite in un’unica soluzione il mese successivo. Con le carte revolving, invece, c’è la possibilità di pagare in rate mensili, stabilendo l’entità della rata in valore assoluto (ad esempio, 150 euro al mese) oppure in percentuale all’importo dovuto (ad es. il 5%): naturalmente, in aggiunta vanno pagati gli interessi.
Tutto semplice? A prima vista sembrerebbe di sì. Ma nel corso del 2009 l’Antitrust ha giudicato scorretto in diversi casi il comportamento delle società che utilizzano questa tipologia di carta di credito. Vediamo qualche esempio concreto.
La società Agos prevedeva il finanziamento dell’acquisto di un bene presso alcuni importanti centri commerciali (Trony ed Euronics) tramite l’apertura di una linea di credito a tempo indeterminato con addebito immediato dell’importo speso e rimborso tramite rate mensili, in cui erano calcolati anche degli interessi giornalieri. L’invio della carta avveniva in un momento successivo.
Molti consumatori hanno protestato nei confronti della società perché non era stata data notizia di altri oneri a loro carico (spese per gestione conto, invio estratti conto, quota associativa etc 1) e perchè essi non erano neppure consapevoli di aver richiesto la carta revolving. In effetti, l’Agcm ha constatato che non c’era una clausola espressa che il cliente doveva sottoscrivere né era evidenziato il carattere facoltativo di una polizza assicurativa vita e infortuni prevista dal contratto.
L’Antitrust ha giudicato queste pratiche scorrette, sanzionando l’Agos con una multa di 325.000, tenendo conto anche dell’aggravante costituita dalle sanzioni già comminate in passato alla medesima società.
La pronuncia dell’Agcm 2 ha trovato conferma nella sentenza del Tar che ha rigettato per questi aspetti il ricorso dell’Agos 3.
Anche negli altri casi, l’Agcm contesta l’assenza di adeguate informazioni sulle caratteristiche della carta e sugli oneri che essa comporta, ciò che impedisce una scelta pienamente consapevole da parte del consumatore. Lo stesso affollamento dei centri commerciali e la fretta con cui, in alcune occasioni, si fanno gli acquisti, può indurre il consumatore a non richiedere le informazioni necessarie a chiarire le caratteristiche del servizio. I promotori sfruttano in qualche modo l’”effetto sorpresa” sui clienti, cui vengono proposti strumenti finanziari di una certa complessità in un contesto che non facilita l’approfondimento delle condizioni del contratto.
In alcune pronunce l’Antitrust ha messo in rilievo aspetti ulteriori, come l’assenza di informazioni chiare sui tassi di interesse applicati e sui diritti di recesso del consumatore 4 oppure la confusione tra carta revolving e carta fedeltà (quest’ultima volta a fidelizzare il cliente attraverso sconti e promozioni) e la mancata consegna di copia del contratto al momento della sottoscrizione 5.
In conclusione, fate molta attenzione quando sottoscrivete un contratto che prevede una carta di credito revolving. E se venite a conoscenza di pratiche scorrette analoghe a quelle sopra descritte, fate una segnalazione al numero verde istituito dall’Antitrust (800166661) ed a Assoutenti ([email protected]).
Da parte nostra continueremo ad approfondire questa materia, informandovi su nuovi casi all'attenzione dell'Agcm (vedi da ultimo la vicenda Compass )e sulle decisioni dei giudici amministrativi 6.
17 febbraio 2010 (aggiornamento del 22 dicembre 2012)
1 Tali oneri non sono previsti nel finanziamento finalizzato classico (dilazione del pagamento di un bene con diverse rate).
2 Vedi provvedimento 19761 di cui al procedimento PS1821 del 2009.
3 Cfr. sentenza del Tar del Lazio, sez. I, n. 306 del 2010. Il Tar non ha concordato invece sulla qualifica di pratica aggressiva applicata dall’Agcm per un altro prestito effettuato dalla Agos.
4 Vedi il provvedimento n. 20268 di cui al procedimento PS2940 del 2009, riguardante la società Ducato, attiva nel settore del credito al consumo. Su questa vicenda leggi la scheda di Assoutenti .
5 Cfr per questi due aspetti il provvedimento dell’Agcm n. 20193 di cui al procedimento PS2797 del 2009, riguardante la carta Coincard. Per saperne di più leggi la scheda Assoutenti .
6 Vedi al riguardo anche i provvedimenti n. 19621 (PS612/2009 – Findomestic: il Consiglio di Stato ha ribadito il giudizio sulla scorrettezza della pratica da parte di Mediamarket – clicca qui), n. 19928 (PS1720/2009 – Rinascentecard: anche la sentenza del Tar n. 732 del 2011 ha confermato la tesi dell'Agcm, riducendo peraltro le sanzioni delle società Rinascente e Findomestic), n. 19983 (PS2760/2009 – Auchan/Accord) e n. 20194 (PS2873/2009 – Consel).