Canone Rai, l’esenzione va chiesta entro il 31 dicembre.

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La domanda di esenzione dal canone Rai, per chi non possiede un apparecchio televisivo, deve essere ufficialmente presentata entro il 31 gennaio 2018, ma, per evitare che venga automaticamente scalata la prima rata con la bolletta di gennaio, consigliamo vivamente a chiunque voglia farne richiesta di compilare e inviare l’apposito modulo online entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

Tale scadenza è invece anticipata al 20 dicembre nel caso in cui la domanda sia inviata per mezzo posta tradizionale: il modulo dovrà essere compilato, corredato da una copia del documento d’identità e inviato per mezzo raccomandata a Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, possono presentare la dichiarazione sostitutiva compilando il Quadro A dell’apposito modello.

Lo stesso modello, può essere utilizzato dai contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per certificare la non detenzione in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari.

Inoltre, lo stesso modello, può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio TV.

La dichiarazione sostitutiva ha valenza annuale, quindi per evitare l’addebito in bolletta, va presentata ogni anno, salvo cambiamento delle condizioni di possesso TV.

Il modello di dichiarazione sostitutiva, può essere utilizzato anche per:

  • segnalare che il canone Rai è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale (Quadro B);
  • comunicare la modifica delle condizioni, precedentemente attestate, per esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell’anno, avvenuto successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva, oppure nel caso in cui sia venuta meno la situazione di appartenenza alla medesima famiglia anagrafica precedentemente dichiarata mediante la compilazione del Quadro B (Quadro C).

La dichiarazione sostitutiva non deve essere presentata dai contribuenti che non sono titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale.

Ricordiamo che la dichiarazione è presentata sotto la propria responsabilità e la non veridicità è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).