Banca d’Italia, Provvedimento del 12 dicembre 2011: Revisione della disciplina del sistema stragiudiziale denominato Arbitro bancario fiannzairio

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 Nuovo regolamento in materia di arbitrato bancario finanziario

 Il provvedimento è stato adottato in seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2010, sulla mediazione civile obbligatoria, e dell’esperienza finora maturata. Qui di seguito sono sintetizzate le parti di diretto interesse dei consumatori.

1. Ambito di applicazione
All'Arbitro bancario finanziario (ABF) possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari.
Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attivita' di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.F., cioè ai servizi e alle attivita' di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonche' alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari emessi da banche o assicurazioni ovvero tramite offerta al pubblico. Alle operazioni di credito al consumo si applicano le specifiche disposizioni del titolo VI del T.U.
All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facolta', indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro.
Sono escluse le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario; sono parimenti escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati (ad esempio, quelle riguardanti eventuali vizi del bene concesso in leasing o fornito mediante operazioni di credito al consumo; quelle relative alle forniture connesse a crediti commerciali ceduti nell'ambito di operazioni di factoring).
Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009.
Non possono essere altresì sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale.
Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie gia' sottoposte all'autorita' giudiziaria, salvo i ricorsi proposti entro il termine fissato dal giudice in sede di procedimento di mediazione ai sensi del d. lgs. n. 28 del 2010.
L'ABF non puo' conoscere controversie per le quali sia pendente un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione.
Non possono altresi' essere proposti ricorsi inerenti a controversie rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge promosso dal ricorrente o al quale questi abbia aderito. Il ricorso all'ABF e' tuttavia possibile in caso di fallimento di una procedura conciliativa gia' intrapresa; in questo caso, il ricorso puo' essere proposto anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi di cui alla sezione VI, paragrafo 1, di cui appresso.
Nel caso di azione collettiva risarcitoria di cui all'articolo 140-bis del Codice del Consumo, la controversia si intende sottoposta all'autorita' giudiziaria dal momento in cui il consumatore o utente aderisce all'azione collettiva.

2. Adesione all’ABF
Gli intermediari sono tenuti ad aderire all'ABF. L'adesione all'ABF costituisce una condizione per lo svolgimento dell'attivita' bancaria e finanziaria e per la prestazione di servizi di pagamento; la Banca d'Italia ne valuta l'eventuale violazione nell'ambito della sua azione di controllo. La mancata adesione all'ABF comporta anche l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 144, comma 4, del T.U.F. La mancata adesione dell'intermediario comunque non comporta l'irricevibilita' dei ricorsi presentati nei suoi confronti.

3. Organi decidenti
Le controversie sono rimesse alla cognizione di un organo decidente articolato in tre collegi su base territoriale.
Il collegio con sede a Milano e' competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in una delle seguenti Regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.
Il collegio con sede a Roma e' competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in: Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria. Il collegio e' inoltre competente per i ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in uno Stato estero.
Il collegio con sede a Napoli e' competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.
A tali fini si considera il domicilio del cliente dichiarato nel ricorso.

4. Procedimento e decisione
Il ricorso all'ABF e' preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario. Sono tuttavia ammissibili i ricorsi proposti in assenza di reclamo all'intermediario relativi a controversie pendenti davanti all'autorita' giudiziaria per le quali il giudice abbia rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione ai sensi del d. lgs. n. 28 del 2010.
Il reclamo e' effettuato secondo le modalita' previste dalla disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari. Inoltre, le procedure interne adottate dall'intermediario devono assicurare che l'ufficio o il responsabile della gestione dei reclami valuti i reclami pervenuti verificando se la questione sottoposta dal cliente rientri in fattispecie analoghe a quelle gia' decise dai collegi e considerando le soluzioni adottate in tali casi.
Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario puo' presentare ricorso all'Arbitro bancario finanziario, anche senza avvalersi dell'assistenza di un avvocato.
Il ricorso all'ABF non puo' essere proposto qualora siano trascorsi piu' di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario, ferma restando la possibilita' di presentare un nuovo reclamo dopo la scadenza di questo termine. Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo; il cliente puo' chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo.
Il ricorso e' sottoscritto dal cliente e puo' essere presentato, per conto di questi, da un'associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca, dal rappresentante legale o da un soggetto munito di procura, che puo' essere conferita anche nel ricorso. Esso e' redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell'ABF e reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e puo' essere, alternativamente:
a) inviato direttamente, secondo le modalita' indicate sulla modulistica, alla segreteria tecnica del collegio competente o a qualunque Filiale della Banca d'Italia, che provvede a inoltrarlo senza indugio alla segreteria tecnica del collegio competente;
b) presentato presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, che provvedono come sopra.
Il cliente che abbia proposto un ricorso ai sensi della presente disciplina ne da' tempestiva comunicazione all'intermediario; qualora dalla documentazione inviata insieme al ricorso non risulti che tale comunicazione e' stata effettuata, la segreteria tecnica che ha ricevuto il ricorso provvede essa stessa a trasmetterne tempestivamente copia all'intermediario. Entro 30 giorni dalla ricezione, l'intermediario trasmette alla competente segreteria tecnica le proprie controdeduzioni unitamente a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso, ivi
compresa quella relativa alla fase di reclamo. Se l'intermediario aderisce a un'associazione degli intermediari, le controdeduzioni e la citata documentazione sono trasmesse, entro il medesimo termine di 30 giorni, alla predetta associazione, che entro 15 giorni dalla ricezione delle stesse provvede a inoltrarle alla segreteria tecnica. La segreteria tecnica trasmette al ricorrente copia delle controdeduzioni.
Il ruolo svolto dalle associazioni di categoria dei clienti o degli intermediari nell'ambito della procedura di ricorso puo' consistere in un controllo di completezza e regolarita' formale della documentazione da presentare e in una funzione di raccordo con la segreteria tecnica; le associazioni dei clienti possono, inoltre, fornire assistenza agli aderenti nella redazione del ricorso; sono in ogni caso escluse valutazioni inerenti il merito della controversia o volte a prospettare i possibili contenuti della decisione del collegio.
Qualora il ritardo o l'assenza della documentazione dovuta dall'intermediario – anche a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte della segreteria tecnica – rendano impossibile una pronuncia sul merito della controversia, l'organo decidente valuta la condotta dell'intermediario sotto il profilo della mancata cooperazione di quest'ultimo allo svolgimento della procedura.
Il presidente, al quale il ricorso sia stato trasmesso dalla segreteria tecnica, ove rilevi la manifesta irricevibilita' o inammissibilita' del ricorso, lo dichiara inammissibile. Se, viceversa, il presidente rileva irregolarita' sanabili o l'incompletezza della documentazione presentata, fissa un termine per la regolarizzazione o per le integrazioni necessarie e restituisce il ricorso alla segreteria tecnica. Decorso inutilmente il predetto termine, il ricorso e' dichiarato inammissibile dal presidente.
La manifesta irricevibilita' o inammissibilita' ricorre nei casi di palese incompletezza, irregolarita' o intempestivita' del ricorso, ad esempio:
a) ricorsi che palesemente non rientrino nella competenza dell'ABF;
b) ricorsi proposti oltre la scadenza del termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario;
c) ricorsi in cui sia indeterminato il cliente o l'intermediario oppure proposti nei confronti di soggetti che non sono intermediari;
d) ricorsi in cui manchi la contestazione di un comportamento dell'intermediario;
e) ricorsi per i quali non sia attestato il versamento del contributo spese di 20 euro;
f) ricorsi presentati senza utilizzare l'apposita modulistica oppure privi di firma.
Il collegio si pronuncia sul ricorso entro 60 giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto per la presentazione di queste ultime da parte dell'intermediario o dell'associazione alla quale il medesimo aderisca.
Il termine di 60 giorni puo' essere sospeso una o piu' volte, e in ogni caso per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni, dalla segreteria tecnica, nel corso della fase preparatoria, dal presidente ai fini della regolarizzazione del ricorso o dal collegio per chiedere ulteriori elementi alle parti.
Il collegio, d'ufficio o su istanza di parte, dichiara l'interruzione del procedimento qualora il ricorrente, in relazione alla medesima controversia, comunichi di aver promosso o di aver aderito a un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge. Se la conciliazione non riesce, il ricorso puo' essere riproposto senza necessita' di un nuovo reclamo all'intermediario. In tal caso, le parti possono fare rinvio alla documentazione gia' presentata in occasione della precedente procedura di ricorso. Qualora la controversia sia sottoposta dall'intermediario all'autorita' giudiziaria ovvero a giudizio
arbitrale nel corso del procedimento, la segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all'organo decidente. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta, il collegio dichiara l'estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l'instaurazione del giudizio o dell'arbitrato.
In caso di rinuncia al ricorso, inequivocabilmente espressa dal ricorrente (o dal suo rappresentante in possesso di specifica procura), il collegio dichiara l'estinzione del procedimento.
Se le parti raggiungono un accordo prima della decisione sul ricorso ovvero la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il collegio dichiara, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere.
La segreteria tecnica da' tempestiva comunicazione alle parti della dichiarazione di interruzione, di estinzione o di cessazione della materia del contendere.
La parte interessata puo', entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione completa della motivazione, chiederne la correzione nei soli casi in cui essa sia affetta da omissioni o errori materiali o di calcolo.
La richiesta di correzione e' inviata alla segreteria tecnica del collegio che ha adottato la decisione.

5. Adesione dell’ABF alla rete Fin.Net
L'Arbitro bancario finanziario aderisce alla rete comunitaria Fin.Net. La rete, volta a favorire lo sviluppo e la cooperazione dei sistemi di “alternative dispute resolution” (ADR) nell'ambito dello spazio economico europeo, e' composta da organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo insediati nei diversi Stati membri; essa permette al consumatore di rivolgersi al proprio sistema nazionale di ADR, il quale, avvalendosi del supporto informativo fornito dalla rete stessa, lo mette in collegamento – se esistente – con il sistema equivalente nel Paese in cui opera l'intermediario.
In virtu' dell'adesione alla rete Fin.Net, il cliente italiano che intenda presentare un ricorso stragiudiziale nei confronti di un intermediario estero il quale non sia tenuto ad aderire all'ABF, puo' contattare la segreteria tecnica.
Questa verifica se l'intermediario estero aderisca a un sistema stragiudiziale facente parte della rete Fin.Net e, in caso positivo, fornisce al cliente ogni informazione utile sul funzionamento della rete, presta assistenza al medesimo nella predisposizione del ricorso, cura le comunicazioni tra il cliente e il sistema di ADR competente per la trattazione del ricorso e, su richiesta di quest'ultimo, fornisce collaborazione tecnica e giuridica in ordine alle questioni oggetto del ricorso.
Sempre in virtu' dell'adesione alla rete Fin.Net, l'ABF puo' essere adito in relazione a controversie promosse da clienti residenti o domiciliati in altro Stato membro, qualora cio' sia previsto dalla disciplina di tale Stato.

6. Trasparenza e contratti
Gli intermediari forniscono alla clientela adeguata informativa in merito alle procedure di ricorso, richiamando nella documentazione di trasparenza il diritto del cliente di adire l'ABF e riportando le informazioni necessarie per contattare il medesimo (indirizzi, numeri di telefono, sito internet).
Il diritto di ricorrere all'ABF non puo' formare oggetto di rinuncia da parte del cliente e deve essere espressamente previsto nel contratto se questo contiene clausole compromissorie o concernenti il ricorso ad altri meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

7. Sospensione dei termini
Tutti i termini previsti dalle presenti disposizioni sono sospesi ogni anno dal 1 al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio.