Appalto del servizio di distribuzione del gas: intesa tra due società contrarie ai principi della concorrenza?

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Il Tar annulla la sanzione di 1,3 milioni di euro deliberata dall’Antitrust 

 

L’Autorità garante della concorrenza del mercato ha assunto negli ultimi tempi importanti decisioni in merito a gare d’appalto al fine di verificare il rispetto dei principi in materia di tutela della concorrenza(leggi   ad esempio questa scheda e quest’altra ).

Il 2 agosto 2012 l’Autorità garante della concorrenza del mercato ha concluso l’esame del procedimento nei confronti delle società 2iGas (ex E.On Rete) e Linea Distribuzione, nell’ambito della gara d’appalto del servizio di distribuzione del gas in otto comuni della provincia di Cremona 1. Va ricordato che tale servizio è svolto in condizioni di monopolio e perciò l’unica forma di concorrenza si realizza con la partecipazione di più imprese alle gare indette alla scadenza della concessione; alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale. La normativa vigente stabilisce nuove regole, al fine di assicurare economie di gestione, da realizzare anche attraverso la definizione di ambiti territoriali più ampi di quelli attuali (ATEM): nella fase transitoria è stato possibile per numerosi comuni adottare le precedenti regole di appalto. Nel caso in esame, la gara è stata aggiudicato alle due società che si erano unite in un associazione temporanea di impresa (ATI). Secondo la ricostruzione dell’Agcm, lo strumento dell’ATI (in sé perfettamente legittimo, quando è volto a realizzare un’integrazione industriale tra le aziende, maggiore efficienza, miglioramento del servizio o economie dei costi) è stato utilizzato dalle due imprese, che pure detenevano ognuna i requisiti minimi tecnici e finanziari per poter presentare individualmente la propria offerta, per scopi anticoncorrenziali e perciò illeciti 2. In base alla documentazione raccolta (sia ufficiale che interna) l’Antitrust afferma che l’ATI è stata costituita per mantenere la gestione degli appalti esistenti, al minimo costo possibile, e non compromettere la partecipazione a gare future: a tale riguardo, è importante sottolineare che ogni società ha continuato a gestire autonomamente il servizio di distribuzione nei comuni nei quali era il gestore uscente. In base a tale accordo è stato possibile eliminare la possibile concorrenza tra i due gestori in sede di gara, tenuto conto dello scarso interesse dimostrato dalle altre aziende invitate, ottenendo  così il mantenimento dello status quo per i 12 anni previsti dal bando di gara. Sulla base di queste motivazioni l’Agcm ha deliberato sanzioni complessive di oltre 1,3 milioni di euro nei confronti delle due aziende e delle loro società madri (E. On Italia e LGH).

Il Tar del Lazio ha però annullato il provvedimento dell’Autorità, accogliendo il ricorso delle società interessate 3. Il giudice amministrativo, rifacendosi anche agli orientamenti della Commissione europea e alla giurisprudenza in materia, ribadisce innanzitutto la piena legittimità dell’ATI (salvo i casi di divieto espressamente previsti dalla legge); e sottolinea che nel caso in esame non risulta dimostrata l’esistenza di una strategia volta ad alterare e/o restringere il gioco della concorrenza sull’intero mercato rappresentato dall’affidamento delle concessioni: l’ATI può invece giustificarsi con l’esigenza delle due società di realizzare utili sinergie, riduzione dei costi e maggiore efficienza.

 
17 agosto 2012 (aggiornamento dell’8 maggio 2013)

 


1 Vedi procedimento I740, provvedimento n. 23794. Per il testo del provvedimento consulta il sito Agcm .

2 Cfr. art. 2 della legge n. 287/90.

3 Sentenza n. 4478 del 2013.