Annunci ingannevoli di concorsi a premio

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Un caso di conflitto di competenza tra Antitrust e Autorità delle comunicazioni 

Negli anni scorsi vi sono state pesanti sanzioni deliberate dall’Autorità garante della concorrenza nei confronti di aziende che vendono suonerie, loghi ed altri contenuti per cellulari (leggi questa scheda ).

Di recente l’Antitrust è tornata ad occuparsi di alcune di queste società perchè “nascondono” abbonamenti a titolo oneroso promettendo la vincita facile di premi. Il 18 luglio 2012 l’Agcm ha preso in esame i banner realizzati tra il 2010 ed il 2012 su diversi siti internet dalla Buongiorno (società che offre servizi interattivi per cellulari), che promuovevano numerosi concorsi a premi (“Gioca e Vinci”, “Inverno 2010”, “Autunno 2010”, “Premiati con B!”, “Vinci con Buongiorno 2010” etc) 1.

I banner invitano a partecipare alla estrazione di un Ipad o di altri prodotti elettronici. Uno di questi recita: “iPad Prova a vincerlo! Rispondi alle domande…. Partecipa al concorso”, con un link che permette di accedere ad una seconda schermata “Prova a vincere un iPad …. Prova a vincere una Shopping card da 10.000 euro!”. Solo più in basso, con caratteri ridotti, è riportata la scritta “Abbonati a Quiz Me e mettiti alla prova con i quiz settimanali!”. Nella medesima pagina internet, viene prospettata una domanda molto semplice: se l’utente risponde correttamente, gli viene richiesto di inserire il numero del proprio cellulare, cui segue l’attivazione di un abbonamento oneroso ai servizi di Buongiorno. Durante la procedura, compaiono i loghi di Wind, Telecom, Vodafone e H3G.

Secondo l’Autorità, i banner esaminati sono ingannevoli perché servono solo ad “agganciare” il consumatore e ad occultare la finalità del messaggio pubblicitario, che è quello di promuovere i servizi premium denominati “Blinko”, “QuizMe” e “Tokito Club”, che consentono agli utenti registrati di richiedere suonerie e altri contenuti per cellulari ad un costo settimanale dai 3 euro ai 5 euro. Tali messaggi non forniscono infatti indicazioni chiare ed immediate sulla natura e le caratteristiche dei servizi offerti e sui costi che il consumatore dovrà sostenere.

L’Antitrust ha ritenuto corresponsabile Wind, che ha sottoscritto un regolare contratto con la Buongiorno, in base al quale essa percepisce significativi ricavi economici oltre che ritorni in termini pubblicitari. L’Agcm contesta a Wind di non aver esercitato i poteri previsti dal contratto (visione e autorizzazione preventiva dei messaggi pubblicitari, consenso sull’impiego di marchi, etc) per controllare il comportamento della Buongiorno. L’Agcm ha invece escluso qualsiasi responsabilità di Telecom, Vodafone e H3G, il cui marchio è stato utilizzato in assenza di qualsiasi autorizzazione o accordo commerciale da parte delle tre società.

Nell’occasione, l’Antitrust ha respinto la tesi delle società in ordine alla competenza della sola Autorità garante delle comunicazioni (Agcom), per i casi di pratica scorretta nel settore delle comunicazioni elettroniche, da giudicare sulla base della disciplina sui contratti a distanza di servizi di comunicazione elettronica approvata dalla stessa Agcom 2.

In conclusione, l’Autorità garante della concorrenza ha applicato una sanzione di 100.000 euro per Buongiorno e di 70.000 euro per Wind, che tengono conto anche di precedenti violazioni del codice del consumo da parte delle due società.

Il Tar del Lazio ha invece annullato la decisione dell’Antitrust 3. Senza entrare nel merito della liceità della condotta delle due società, il giudice amministrativo, ribadendo l’orientamento affermato negli anni scorsi dal Consiglio di Stato, ha affermato la competenza nel caso in questione dell’Autorità delle comunicazioni, tenuto conto dell’esistenza di una normativa di settore (in particolare quella che relativa ai servizi a sovrapprezzo 4) che detta norme anche a tutela dei consumatori. E proprio in base a tale disciplina l’AGCom ha nel frattempo avviato un autonomo procedimento per verificare la liceità della condotta delle due aziende, che peraltro ad oggi non si è ancora concluso.

Come sempre, daremo conto su questo sito delle ulteriori decisioni che saranno assunte dalle Autorità e dai giudici amministrativi.

  

16 agosto 2012 (ultimo aggiornamento 22 luglio2013)


1 Vedi procedimento PS5873, provvedimento n. 23743 del 2012.

2  Cfr. delibera n. 664 del 2006, in corso di revisione: sul tema leggi questa scheda.

3 Cfr. le sentenze nn. 7273 e 7275 del 2013. In precedenza, lo stesso Tar aveva disposto la sospensione cautelare del provvedimento dell'Antitrust, in attesa di pronunciarsi nel merito dei ricorsi (ordinanze n. 4505 del 2012 e n. 40 del 2013).

4 Vedi il regolamento AGCom n. 145 del 2006.