Pubblicità non trasparente di prestiti e finanziamenti: il caso Intermidia

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Il Consiglio di Stato conferma la sanzione per pratica commerciale scorretta 

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato  ha sanzionato moltissimi operatori che operano nel settore dei prestiti e finanziamenti senza garantire quella informazione completa e chiara assolutamente necessaria, data l’asimmetria esistente tra operatori economici e consumatori, la complessità della materia e la scarsa conoscenza da parte di tanti cittadini rispetto ad un servizio cui non si ricorre con frequenza: leggi queste schedesulle pratiche scorrette messe in atto da piccole finanziarie ed agenzie e dalle banche  ed il controspot realizzato da Assoutenti per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo fenomeno. Una recente sentenza del Consiglio di Stato ci consente di tornare sull’argomento.

Nel 2009 l’Antitrust ha esaminato i volantini diffusi nel comune di Firenze da parte del gruppo Intermidia (che svolge attività di mediazione creditizia) nei quali era riportata una tabella con esempi di prestiti e delle rate di rimborso, ma il Taeg (tasso annuo effettivo globale) era indicato in modo generico “TAN 4,25 – TAEG MIN 7,04 – MAX come da normative vigenti”, ostacolando una comparazione effettiva della bontà dell’offerta con quelle di altri operatori: attraverso il Taeg, infatti, è possibile valutare il costo complessivo dell’operazione, inclusivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Per  questo l’Autorità aveva comminato una sanzione  di  41.000 euro 1.

Il Tar ha accolto solo in parte il ricorso di Intermidia, ribadendo la piena competenza dell’Antitrust per quanto attiene alla protezione dei consumatori e degli interessi concorrenziali tra le imprese del settore creditizio (essendo la competenza della Banca d’Italia rivolta invece ad assicurare la sana e prudente gestione del sistema creditizio e finanziario: per approfondire questo aspetto clicca qui ): nel caso in esame,  il gruppo Intermidia non ha garantito quella trasparenza delle condizioni contrattuali prescritta dal codice del consumo a tutela degli utenti, sin dal primo contatto promozionale ed indipendentemente dalla possibilità di acquisire informazioni più dettagliate in una fase successiva; non risulta necessario identificare i soggetti concretamente tratti in inganno dai messaggi pubblicitari perché il codice del consumo è volto ad assicurare una protezione più ampia nei confronti di pratiche anche solo potenzialmente lesive delle scelte libere e consapevoli dei cittadini. Al tempo stesso, il Tar ha ridotto del 20 per cento della sanzione tenendo conto della limitata diffusione territoriale della pratica commerciale scorretta 2.

Il Consiglio di Stato ha successivamente respinto il nuovo ricorso 3.



1  Vedi procedimento PS4379 – provvedimento n. 20533 del 2009.

2  Tar del Lazio, Sezione I, sentenza n. 2409/2011.

3  Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 2143/2013.