Dal 1° marzo 2013 nuovi diritti per i passeggeri dell’UE che viaggiano in autobus

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 Sintesi del nuovo regolamento comunitario

Entra in vigore il regolamento comunitario n. 181 del 2011 che per la  prima volta introduce anche per i passeggeri di autobus (70 milioni i cittadini che viaggiano in autobus ogni anno nell’UE ) nuovi diritti e tutele e impone una serie di obblighi alle società di trasporto e ai gestori delle stazioni. Si tratta di diritti sostanzialmente analoghi a quelli riconosciuti ai passeggeri del trasporto aereo, ferroviario e marittimo e si applicano a tutti i passeggeri che utilizzano autolinee con un percorso uguale o maggiore di 250 km (art. 1). Il regolamento stabilisce:

  • la non discriminazione basata sulla cittadinanza riguardo alle tariffe e ad altre condizioni contrattuali e un trattamento non discriminatorio per le persone disabili o a mobilità ridotta (nello specifico, assistenza gratuita nelle stazioni di autobus  e a bordo degli autobus, e compensazioni pecuniaria per la perdita o il danneggiamento delle loro attrezzature per la mobilità; molte delle norme per i passeggeri disabili sono applicabili anche per percorsi inferiori ai 250 km.;
  • informazioni adeguate e accessibili per tutti i passeggeri prima e durante il viaggio e informazioni a carattere generale sui loro diritti nelle stazioni e su internet;
  • in caso di overbooking o di cancellazione o di ritardo superiore a 2 ore rispetto all’ora di partenza, il rimborso del prezzo del biglietto o il re instradamento, aumentato del 50% qualora la società di trasporti non consenta al passeggero di scegliere tra rimborso e reinstradamento (art. 20);
  • un’adeguata assistenza (spuntini, pasti, bevande e, se necessario, alloggio) in caso di cancellazione o ritardo superiore a 90 minuti per i viaggi di durata superiore alle 3 ore (art.21);
  • il risarcimento per il decesso, le lesioni, la perdita o il danneggiamento del bagaglio in seguito a incidenti stradali;
  • un sistema per la gestione dei reclami istituito dalle società di trasporti e a disposizione di tutti i passeggeri; il termine per la presentazione del reclamo da parte del passeggero è di tre mesi dalla data in cui è stato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio; la risposta al reclamo deve pervenire al massimo entro tre mesi (normalmente in un mese) (art.27)
  • l’istituzione in ogni Stato membro di organismi nazionali indipendenti incaricati di garantire l’applicazione del regolamento e, se del caso, di imporre sanzioni. In Italia questa competenza dovrebbe attribuirsi alla nascente Autorità dei trasporti e, nelle more, al Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Le disposizioni (artt. da 24 a 27) relative alle informazioni per i passeggeri e per la gestione dei reclami si applicano anche ai passeggeri dei servizi con percorsi inferiori ai 250 km.

Gli Stati membri dovranno designare e comunicare alla Commissione Europea le stazioni di autobus nelle quali è fornita assistenza ai passeggeri disabili o con mobilità ridotta e l’elenco di esse è pubblicato in Internet a cura della Commissione (art.12)

Fatti salvi gli articoli concernenti i passeggeri disabili, quelli sulle informazioni ai passeggeri e quelli sulla gestione dei reclami, gli Stati membri possono escludere dall’applicazione del presente regolamento, in modo trasparente e non discriminatorio, i servizi regolari interni, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una volta, e dandone informazione alla Commissione  europea (art. 2, c. 4)

Ad autunno del 2013 la Commissione europea organizzerà la prima riunione con le Autorità nazionali per coordinare l’effettiva attuazione della normativa sui diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.