Trasporto ferroviario: nuove ingiustificate limitazioni all’ingresso di operatori concorrenti di Trenitalia?

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Sintesi della segnalazione dell’Antitrust in merito ad un provvedimento dell’URSF

 

Il 21 settembre 2012 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso il proprio parere su un recente decreto dell’URSF (Ufficio per la regolamentazione servizi ferroviari) 1, segnalando al Governo e allo stesso URSF la necessità di modificare il testo perché alcune disposizioni appaiono in contrasto con gli indirizzi maturati a livello europeo 2 e rischiano di ostacolare gravemente il processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario, rendendo più difficile l’ingresso di nuovi operatori. Le critiche dell’Antitrust si concentrano su due aspetti.

Il primo riguarda l’attuazione della norma che consente limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale nel caso in cui venga compromesso l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico in

termini di redditività di tutti i servizi coperti da tale contratto 3. Secondo l’Agcm, il diniego all’ingresso di nuovi operatori sarebbe giustificato solo nel caso in cui ne derivasse un considerevole aumento del contributo pubblico al titolare del contratto del servizio universale; invece, con i nuovi criteri previsti dal decreto URFS del 2012, sarebbe necessario coprire tutti i costi indicati unilateralmente da Trenitalia per l’attuazione del contratto, indipendentemente da una valutazione sull’efficienza dei costi stessi.

Il secondo aspetto riguarda l’obbligo per i nuovi operatori di indicare il prezzo dei biglietti, impedendo successivi sconti, promozioni, abbonamenti ridotti, ciò che determinerebbero l’immediata sospensione del servizio ferroviario autorizzato. L’Agcm ritiene tale disposizione troppo rigida: se è necessario conoscere con esattezza il prezzo dei biglietti praticato dagli altri operatori (al fine di valutarne l’impatto sull’equilibrio finanziario del contratto di servizio pubblico), sarebbe invece possibile individuare una procedura per consentire agli operatori di richiedere modifiche delle tariffe, sempre previo assenso dell’UFSR 4.

 

8 ottobre 2012




1 Si tratta del decreto dirigenziale n. 528 del 2012.
2 Cfr. gli artt. 91 e 106 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e la comunicazione CE 353/1 del 2010.
3 Vedi l’art. 59, comma 2, della legge n. 99 del 2009.
4 Per il testo del parere vedi il bollettino Agcm n. 37 del 2012.