Pubblicità ingannevole di prodotti cosmetici: il caso della società ICIM International

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Il Tar conferma sanzione di 70.000 euro decisa dall’Antitrust per la pubblicità ingannevole del “Defence Body Extreme Definition – Bionike”

 

Ci siamo soffermati in tante occasioni sull’attribuzione da parte delle aziende venditrici di prodotti cosmetici di proprietà ed efficacia non suffragate da studi scientifici adeguati: vedi ad esempio i casi riguardanti la Estée Lauder , la Beiersdorf  e Labo Europa .

Torniamo sull’argomento, esaminando la recente sentenza n. 7489 del Tar, che ha respinto il ricorso proposto dalla ICIM International avverso il provvedimento con il quale l’Antitrust ha sanzionato  nel 2011 la società per pratica commerciale scorretta 1.

La campagna pubblicitaria oggetto del provvedimento dell’Antitrust, diffusa a mezzo messaggi stampa, televisivi, cartoni da vetrina e via internet nel periodo gennaio – settembre 2010, riguardava il prodotto cosmetico Defence Body Extreme Definition – Bionike, di cui venivano vantate le capacità di riduzione della circonferenza fianchi di 1,9 cm  e dello spessore dell’epidermide pari al 10,5 per cento. I messaggi, inoltre, riferivano i parametri di efficacia del prodotto quali valori medi riscontrati da test cometoclinici condotti su 20 soggetti dopo 30 giorni di trattamento.       

L’Antitrust, a conclusione del procedimento istruttorio, nell’ambito del quale si è avvalsa della consulenza dell’IFO – Istituti Fisioterapici Ospedalieri, ha riscontrato l’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari, in quanto proponevano l’immagine di un corpo femminile associata alla quantificazione enfatica della riduzione centimetrica dei fianchi e alla riduzione percentuale dello spessore del derma, sulla base di una documentazione scientifica affetta da carenze metodologiche suscettibili di inficiarne i relativi risultati.

Avverso la decisione dell’Antitrust, l’ICIM ha presentato ricorso al Tar, contestando sia i contenuti della relazione presentata dall’IFO, in merito alla quale ha ribadito le caratteristiche meramente cosmetiche del prodotto pubblicizzato, sia le modalità utilizzate dall’Antitrust per la quantificazione della sanzione amministrativa irrogata. Il Tar ha, tuttavia, respinto tali argomentazioni, confermando la sanzione di 70.000 euro. 

 

4 settembre 2012



1 Provvedimento n. 22854 del 2011 a conclusione del procedimento PS5959. Per un altro provvedimento riguardante la stesa ICIM leggi questa scheda .