Credito al consumo: il caso delle carte revolving della Consel

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Analisi delle pronunce dell’Antitrust e del Tar su un caso di pratica commerciale scorretta

 

Assoutenti si è interessata più volte del fenomeno delle pratiche commerciali scorrette legate alle c.d. “carte revolving” (una carta di credito che consente di rimborsare le somme dovute non in un’unica soluzione ma solo in rate mensili, naturalmente con l’aggiunta degli interessi, dando luogo ad un rapporto a tempo indeterminato) che sono state spesso commercializzate senza garantire all’utente una scelta pienamente consapevole: vedi ad esempio i casi Rinascentecard e Coincard . Una sentenza del Tar ci offre lo spunto per tornare su questo tema.

Nel 2009, l’Antitrust ha giudicato scorrette le pratiche messe in atto dalla società Consel  (operante nel settore del credito al consumo) negli anni 2007-2008, deliberando una sanzione complessiva di 450.000 euro 1. L’Agcm ha contestato l’assenza di informazioni adeguate e l’ambiguità dei moduli contrattuali rispetto a tre distinti aspetti:

a) la concessione di un “finanziamento finalizzato classico” o di un “prestito personale” comporta necessariamente la contestuale apertura di una “linea di credito” revolving utilizzabile anche con carta magnetica: l’Antitrust ha qualificato tale pratica come “aggressiva”;

b) le caratteristiche ed i costi della linea di credito revolving e le differenze con le linee di credito tradizionali (dove la restituzione della somma concessa estingue il rapporto);

c) la natura facoltativa, anziché obbligatoria, delle assicurazioni per “Decesso e Invalidità” e per “Inabilità temporanea totale al lavoro, Malattia grave e Perdita d’impiego”.

Il Tar del Lazio accoglie solo in parte il ricorso, riducendo la sanzione a 275.000 euro 2.

Il giudice amministrativo riafferma innanzitutto la competenza dell’Antitrust, nel caso in esame, ad esaminare i comportamenti degli operatori contrari al codice del consumo anche nella fase precedente alla stipula del contratto, aldilà delle verifiche effettuate da parte della Banca d’Italia sulla modulistica della Consel: all’epoca dei fatti non risultava ancora recepita nell’ordinamento italiano la direttiva europea che estende la vigilanza della Banca d’Italia anche “alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela” (art. 127 del nuovo Testo unico Bancario): e ciò in conformità con una sentenza assunta recentemente dal Consiglio di Stato sul caso Agos .

Nel merito, il Tar condivide il giudizio dell’Antitrust sulla ingannevolezza della documentazione fornita ai clienti dalla Consel, ribadendo la necessità di garantire “un'informazione tendenzialmente completa, chiara ed univoca, anche nelle modalità di presentazione dell'offerta e di rappresentazione degli elementi conoscitivi e rilevanti”.

Peraltro, con riferimento alla pratica scorretta di cui alla lettera a), il Tar non ritiene che essa possa configurarsi come pratica aggressiva, mancando gli elementi tipici di tale fattispecie (molestia, indebito condizionamento, intimidazione o violenza fisica etc 3) tali da limitare fortemente la libertà di scelta del consumatore: conseguentemente, per tale specifica condotta, la relativa sanzione è annullata.

13 luglio 2012



1 Vedi al riguardo il provvedimento n. 20194 del 2009.
2 Cfr. la sentenza della prima sezione n. 306 del 2012.
3 Vedi art. 25 del codice del consumo.