Ostacoli alla migrazione, servizi non richiesti e altri disservizi a danno di singoli utenti

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L’Autorità garante delle comunicazioni sanziona Wind, BT Italia, TeleTu, Telecom e Vodafone

  

Il 22 febbraio 2012 l’Autorità garante delle comunicazioni (AGCOM) ha esaminato il caso di un’utente la quale aveva aderito nel 2000 ad una proposta di abbonamento di Wind (ieri Infostrada) in base ad una campagna pubblicitaria ingannevole, la quale lasciava intendere che coloro che avessero sottoscritto il contratto di fornitura del servizio di telefonia fissa “Solo Infostrada” non avrebbero dovuto più corrispondere il canone di abbonamento a Telecom Italia: in realtà tale servizio era disponibile solo in un numero limitato di comuni 1.
L’AGCOM ha perciò condannato Wind a rimborsare il canone addebitato all’utente da Telecom dal 2001 al 2004 (pari a 1.857 euro), oltre ad un indennizzo di 1.102 euro, cui va aggiunto l’ulteriore rimborso di 150 euro per altri disservizi verificatesi nel 2005 2.
Nella stessa data del 22 febbraio 2012 l’AGCOM ha deliberato il rimborso delle somme addebitate dalla società BT Italia dal 2009 al 2010 (oltre ad altro indennizzo) per servizi adsl non forniti all’utente, nonostante i reclami effettuati, anche successivamente alla disdetta del contratto. La società non ha fornito alcun elemento in ordine alle ragioni di tale disservizio 3.
Sempre il 22 febbraio 2012 l’AGCOM ha deliberato un indennizzo complessivo di 940 euro a carico di Telecom Italia per un’interruzione di 84 giorni del sevizio voce ed internet lamentata da un utente ed addebitabile alla esclusiva responsabilità della società 4.
L’8 marzo 2012 l’AGCOM ha deliberato una sanzione di 116.000 euro a TeleTu per aver ostacolato il passaggio ad altro operatore (Telecom) di una utenza da rete fissa. TeleTu ha sostenuto che l’interruzione della procedura era dovuta alla volontà dello stesso utente; al contrario l’Autorithy ha verificato che tale “ripensamento“ (espresso peraltro in forma irrituale) non risulta in modo chiaro dalla registrazione fornita dalla società ed è stato successivamente negato dall’interessato 5. Il 15 marzo 2012 l’AGCOM ha deliberato un’altra sanzione di 58.000 euro a TeleTu per aver interrotto la procedura di migrazione a Telecom di un altro cliente. Secondo la normativa vigente il ripensamento dell’utente (espresso peraltro non dal titolare della linea ma dal coniuge) deve essere formalmente comunicato all’operatore recipient e non legittima pertanto TeleTu ad interrompere autonomamente la migrazione 6
Sempre in data 15 marzo 2012 l’AGCOM ha deliberato una sanzione di 116.000 euro a Telecom per aver attivato a due clienti servizi a sovrapprezzo non richiesti. La società non è stata in grado di fornire prova della effettiva manifestazione di volontà da parte degli utenti, in contrasto con quanto previsto dalla delibera n. 664 del 2006 7. Nella stessa data l’AGCOM ha deliberato un’altra sanzione di 58.000 euro alla stessa Telecom per non aver dato tempestivo corso ad una richiesta di passaggio da un altro operatore a Telecom; nel corso del procedimento la società non ha fornito una risposta esauriente sui motivi di tale ritardo, che ha impedito all’utente di disporre per diversi mesi del servizio, nonostante i reiterati reclami 8.
In data 15 marzo 2012 l’AGCOM ha deliberato una sanzione di 116.000 euro a carico di Vodafone per aver riattivato in ritardo il servizio voce di un’utenza, rispetto a quanto indicato da una precedente delibera del Co.re.com Piemonte, essendosi limitata a riattivare il solo servizio internet 9.
 
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13 aprile 2012



1 Cfr. la pronuncia dell’Antitrust n. 10756 del 2002 sulla campagna pubblicitaria “Caro canone addio!”.
2 Vedi la delibera 13/12/CIR.
3 Cfr. la delibera 15/12/CIR.
4 Vedi la delibera 16/12/CIR.
5 Cfr. la delibera 105/12/CONS.
6 Vedi la delibera 132/12/CONS.
7 Cfr. la delibera 135/12/CONS.
8 Vedi la delibera 136/12/CONS.
9 Vedi la delibera 106/12/CONS.