Ostacoli alla risoluzione del contratto: il caso Tiscali

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L’Antitrust delibera una sanzione di 100.000 euro

 

Il 18 gennaio 2012 l’Autorità garante della concorrenza ha esaminato la modalità di gestione da parte di Tiscali, nel periodo novembre 2010-agosto 2011, delle richieste di risoluzione del contratto o di disattivazione di singoli servizi (ad esempio servizio voce o servizio ADSL) inoltrate dai propri clienti. L’Antitrust ha verificato che in un numero non irrilevante di casi, i consumatori hanno continuato a ricevere fatture e solleciti di pagamento, anche tramite società di recupero crediti, nonostante l’invio della raccomandata con la quale comunicavano correttamente la volontà di recedere dal contratto o da un singolo servizio.
L’Autorità ha giudicato inadeguato ed inefficiente il sistema di gestione dei rapporti tra il professionista e la clientela, la quale ha subito non solo il prolungamento della fatturazione dei servizi, ma anche la minaccia di azioni legali in caso di mancato versamento delle somme contestate. Nel corso del procedimento è emersa l’assenza di una specifica procedura che consentisse di gestire in modo differenziato i casi di effettivo ritardo nei pagamenti rispetto a quelli in cui il mancato pagamento derivava da una precedente richiesta di cessazione del servizio. Nonostante le disfunzioni fossero da tempo a conoscenza della società (come testimoniato dal numero di reclami ricevuti) Tiscali non ha adottato misure adeguate a rimuovere queste gravi disfunzioni.
L’Antitrust ha punito laTelecom con una sanzione di 100.000 euro, tenendo conto sia di precedenti violazioni del codice dl consumo contestate dall’Autority alla stessa società, sia delle perdite di bilancio registrate1.
 
7 febbraio 2012


1 Vedi il procedimento PS6793, provvedimento n. 23215, pubblicato sul Bollettino n. 3 del 2012 dell’Agcm.