Decreto del Ministero per lo Sviluppo economico del 12 novembre 2011: disciplina delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas

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Sintesi delle nuove disposizioni in materia di appalto del servizio da parte degli enti locali 

 Gli  enti  locali  concedenti  appartenenti  a  ciascun  ambito territoriale ottimale, già definito con precedente d.m.,  demandano al Comune capoluogo  di  Provincia  il  ruolo  di  stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del  servizio di distribuzione del gas, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, ove presente. Nel caso in  cui  il  Comune  capoluogo  di  provincia  non  appartenga all'ambito,  gli enti  locali  individuano  un   Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già  istituito,  quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante. 

Il  Comune  capoluogo  di   Provincia,   qualora   appartenente all'ambito, o la Provincia, negli altri casi, convoca, entro determinate date, riportate in allegato al d.m., per il primo periodo di applicazione, gli  enti locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti preliminari alla gara. La data di convocazione varia, a seconda degli ambiti, da un minimo di 6 mesi a un massimo di 42 mesi.

L'aggiudicazione è  effettuata  con  il  criterio  dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:

    a. condizioni economiche;

    b. criteri di sicurezza e di qualità;

    c. piani di sviluppo degli impianti.

Fra le condizioni economiche, figura l’entità dello sconto tariffario offerto rispetto alle tariffe previste dall'Autorità per l’energia elettrica e il gas, espressa come percentuale del  valore  massimo  dello sconto, e lo sconto sui servizi all’utenza (allacciamento, cambio di contatore, ecc.). 

Fra i piani di sviluppo, figurano i metri di rete per cliente per cui il distributore si impegna a realizzare, in Comuni già metanizzati,  estensioni successive non previste nel piano di sviluppo degli  impianti,  anche  eventualmente differenziati per i Comuni in condizioni  di  disagio,  quali alcuni comuni montani, qualora gli enti locali e la stazione appaltante, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, ne ravvisano la necessità.

Il criterio relativo alla qualità del servizio è il livello incrementale, rispetto all'obbligo fissato   dall'Autorità, che l'impresa concorrente si impegna a rispettare nell'ambito oggetto di gara per un parametro  della  qualità  del  servizio,  scelto dalla stazione appaltante, tra quelli fissati nel Testo  integrato  della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas emanato dall'Autorità, vigente  al  momento  dell'emissione  del bando di gara.

Si ricorda che, per legge, la durata massima dell’affidamento non può superare i 12 anni (art. 14, D Lgs n. 164 del 2000).

Il contratto di servizio prevede le modalità  per  la  verifica annuale degli impegni rispetto ai livelli  di  sicurezza  e  qualità offerti, le penali a favore degli enti locali in caso di non rispetto annuale di tali livelli, con un minimo di 2500 euro ed un massimo  di 2,5 milioni di euro, e la previsione di decadenza  del  contratto  in caso di mancato rispetto per tre anni dei livelli offerti al di sotto di un valore soglia predeterminato secondo quanto disposto dal medesimo d.m.

In caso di  gravi  e  reiterate  inadempienze  al  contratto  di servizio, il soggetto appaltante,  previa determinazione  che può  essere  assunta  dalla  maggioranza  dei  Comuni  appartenenti all'ambito, ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in  ciascun  Comune,  dispone  la  risoluzione   del contratto di affidamento.