I ritardi delle banche nella cancellazione delle ipoteche in caso di estinzione dei mutui

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Analisi di alcune decisioni dell’Antitrust e dei giudici amministrativi

 

Assoutenti si è interessata più volte delle pratiche scorrette degli istituti di credito (leggi la scheda ). In questa occasione vogliamo approfondire il fenomeno dei ritardi ed ostacoli posti da alcune banche all’attuazione della legge n. 40 del 2007, che ha semplificato le procedure per la cancellazione delle ipoteche: l’istituto bancario è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni e senza alcun onere per il cliente.

Nel 2009 l’Autorità garante della concorrenza ha esaminato il comportamento di Banca nazionale del lavoro, Italfondiario e Intesa S. Paolo, cui è stata contestata la tardiva attuazione della legge n. 40; secondo l’Agcm, non si trattava di episodi isolati ma di una vera e propria pratica scorretta, idonea a comprimere i diritti del proprietario dell’immobile, influenzando i tempi dell’eventuale vendita del bene stesso e determinando possibili responsabilità del venditore nei confronti dell’acquirente. L’Antitrust ha contestato la scarsa diligenza degli istituti bancari, che non hanno tempestivamente adeguato le procedure interne, presumibilmente per contenere i costi di gestione.

Per queste ragioni l’Antitrust ha deliberato sanzioni per complessivi 720.000 euro 1.

Nel 2010 il Tar ha parzialmente accolto i ricorsi delle tre banche, riducendo le sanzioni 2.

In particolare, nel caso della Banca nazionale del lavoro, il Tar ha censurato la mancata considerazione, quale ipotesi di “ravvedimento operoso”, della cessazione della pratica commerciale prima dell’avvio del procedimento istruttorio, affermando che la condotta attiva del professionista “se non è idonea ad eliminare l’infrazione, è certamente idonea a ridurre l’intensità della gravità della stessa”. Questa tesi non è stata però condivisa dal Consiglio di Stato, il quale ha ripristinato l’originaria sanzione di 180.000 euro, osservando che la quantificazione deve essere calcolata in base soprattutto alla gravità e alla durata della pratica scorretta: e l’Antitrust aveva già preso atto della cessazione della pratica da parte della BNL, a partire da gennaio 2010, a seguito del miglioramento delle procedure interne 3.

Nei casi invece di Italfondiario e Intesa S. Paolo, il Tarha ritenuto che i consigli degli istituti bancari ai propri clienti di rivolgersi al notaio per la cancellazione dell’ipoteca, anziché avvalersi della procedura di cui alla legge n. 40 del 2007, non si potessero qualificare come pratica commerciale scorretta, in quanto si era in presenza di iniziative isolate di singoli dipendenti (Intesa S. Paolo) o erano formulati come semplice possibilità di rivolgersi al notaio per l’annotamento di cancellazione ipotecaria mediante atto di consenso in autentica notarile, ma non come alternativa alla procedura semplificata messa in atto dalla banca (Italfondiario). Il Tar ha invece condiviso il giudizio dell’Agcmper i ritardi ed ostacoli nell’attuazione della legge n. 40, confermando per questo aspetto le sanzioni a carico di Italfondiario (115.00 euro) e Intesa S. Paolo (165.000 euro). Il nuovo ricorso di Intesa S. Paolo è stato definitivamente respinto dal Consiglio di Stato 4.

 

Su una decisione analoga dell’Agcm del 2010, riguardante UnicreditBanca di Roma clicca qui .

27 settembre 2011



1 Cfr. il procedimento PS1480 – provvedimento n. 20159 (Italfondiario), il procedimento PS1130 – provvedimento n. 20186 (Intesa San Paolo) ed il procedimento PS1481 – provvedimento n. 20232 (Banca nazionale del lavoro).
2 Vedi le sentenze nn. 12325, 12281 e 12283 del 2010.
3 Cfr. la sentenza n. 5368 del 2011.
4 Vedi la sentenza n. 4800 del 2011 (e più diffusamente la questa scheda ).