Decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla mediazione in materia civile e commerciale

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La riforma della conciliazione delle controversie civili e commerciali

 

Il decreto legislativo in esame introduce  novità molto importanti per quanto riguarda la mediazione, estendendo il campo di applicazione di questa forma di risoluzione dei conflitti e dettando nuove regole sugli organismi abilitati a svolgere queste funzioni, sulla procedura, sui costi a carico delle parti e sui riflessi sulle cause civili. Analizziamo gli aspetti qualificanti.

Obbligatorietà. A partire da marzo 2011, prima di effettuare una causa civile è indispensabile effettuare un tentativo di mediazione nelle seguenti materie: diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.); divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione e comodato; affitto di aziende; risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari. Dal marzo 2012 il tentativo di conciliazione diverrà obbligatorio anche per le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Negli altri casi la conciliazione è facoltativa. L’avvocato deve informare il proprio cliente di questa procedura di mediazione. Dopo l’avvio del processo, può essere anche il giudice a sollecitare le parti a cercare una soluzione conciliativa (cd. conciliazione demandata). Resta impregiudicata la possibilità di richiedere al giudice provvedimenti urgenti per salvaguardare i propri diritti.

Organismi abilitati. Gli organismi cui rivolgersi per il tentativo di conciliazione possono essere pubblici (Camere di commercio, Co.re.com., Consob, Arbitro bancario finanziario) oppure privati (costituiti ad esempio presso l’ordine degli avvocati e altri ordini professionali, per esempio per la soluzione di aspetti tecnici), iscritti in un apposito registro del Ministero della giustizia, che ne autorizza l’attività e vigila su di essa e sulla formazione dei mediatori.

Procedimento. Il procedimento si svolge presso l’organismo al quale si è rivolta per prima una delle parti interessate e deve concludersi entro 4 mesi dall’avvio. Il mediatore, avvalendosi eventualmente di esperti, organizza incontri tra le parti al fine di raggiungere un accordo, che dovrà essere ratificato dal giudice.  In caso di mancato accordo, il mediatore può avanzare una sua proposta. Se tale proposta non viene accettata e la successiva sentenza del giudice corrisponde alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

Costi. Ciascuna delle parti deve pagare un importo di 40 euro all’atto di presentazione della domanda cui si aggiunge, per gli organismi pubblici, un importo variabile da un minimo di 65 euro per le controversie fino a 1.000 euro ed arriva a 9.200 euro per le controversie superiori a 5 milioni di euro. Tariffe più alte sono previste nei casi di maggiore complessità della materia, di esito positivo della mediazione o di proposta di conciliazione avanzata dal mediatore. Le tariffe sono ridotte di un terzo in caso di mediazione obbligatoria. Per gli organismi privati le tariffe sono le stesse solo per la mediazione obbligatoria mentre sono libere per le altre forme di conciliazione, salvo approvazione del Ministero della giustizia. La mediazione è totalmente gratuita per coloro che beneficiano del gratuito patrocinio mentre sono previsti crediti di imposta, più consistenti in caso di successo della mediazione. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro per controversie di valore inferiore a 50.000 euro.

Riservatezza. E’ garantita la massima riservatezza dei documenti e dichiarazioni effettuate nel corso del procedimento anche nei confronti delle altre parti, salvo autorizzazione espressa della parte dichiarante. Tale disposizione si applica anche per quanto concerne l’utilizzo degli atti prodotti nel procedimento di conciliazione nel corso di un successivo giudizio.