Tariffe internet: quando c’è un “gratis” di troppo…

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Il Tar conferma la sanzione alla Telecom decisa nel 2008 dall’Antitrust

 

Nel giugno del 2008 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato la Telecom con una multa di 195.000 euro per i messaggi pubblicati su diversi siti web tra il 2007 ed il 2008, riguardanti l’accesso ad internet tramite il sistema dial-up 1, che facevano riferimento più volte alla “gratuità” del servizio 2.

Il servizio era denominato per l’appunto “Internet gratis” e il messaggio pubblicitario recitava tra l’altro: “INTERNET GRATIS … collegamento ad Internet con il numero 7017017010 a 1€ cent al minuto … registrandoti gratis ad Alice Mail, accedi anche ad un mondo di servizi online”.

Secondo l’Agcm tale pubblicità era ingannevole, perché volta ad “agganciare” l’utente meno smaliziato, lasciando ragionevolmente intendere di poter navigare senza costi, sia pure alla velocità ridotta garantita da questa tecnologia. Non era tra l’altro evidenziato, se non in una schermata successiva, il costo di 12 cent alla risposta in occasione di ogni collegamento telefonico effettuato.

Mancava pertanto quella chiarezza sulle condizioni economiche che dovrebbe caratterizzare ogni offerta commerciale, ed in particolare quelle delle tariffe telefoniche e di internet, spesso formulate in modo tale da non consentire una facile comparazione da parte dei consumatori.

Nella quantificazione della sanzione l’Agcm ha tenuto conto anche dell’atteggiamento collaborativo di Telecom che ha modificato la definizione del servizio da “Internet gratis” in Internet Dial-up” dopo l’apertura del procedimento di fronte all’Autorithy.

 

Di recente il Tar del Lazio 3 ha confermato il giudizio dell’Agcm sull’ingannevolezza del messaggio pubblicitario, ribadendo l’orientamento ormai consolidato volto a garantire la massima chiarezza delle comunicazioni commerciali sin dal primo “contatto” con l’utente. In questo caso, l’utilizzo del termine “gratis” appare in chiaro contrasto con il codice del consumo, che (art. 23, lettera v) vieta espressamente di “descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto”),  proprio per evitare che il consumatore sia ingannato dall’uso improprio di tale termine.

Il Tar ha altresì respinto le tesi difensive sull’entità della sanzione, condannando infine la Telecom al pagamento delle spese processuali.

1° giugno 2011



1 Con tale termine si fa riferimento alle connessioni ad internet effettuate tramite una normale linea telefonica.
2 Cfr. il procedimento PS143 – provvedimento 18518 del 2008.
3 Vedi sentenza della prima sezione n. 4902 del 2011.