La vendita di Gpl per bombole e piccoli serbatoi: una intesa illecita a danno dei consumatori

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Il Tar del Lazio conferma le sanzioni deliberate dall’Antitrust nei confronti di Butangas e Liquigas

 

Nel 2008 l’Autorità garante della concorrenza del mercato aveva avviato un procedimento per valutare le segnalazioni di numerosi cittadini sull’anomalia del costo delle bombole a gas ad uso domestico, in particolare nella regione Sardegna.

Il 24 marzo 2010, al termine di una complessa istruttoria 1, l’Antitrust ha verificato l’esistenza di intese tra i maggiori operatori del settore (Eni, Butangas e Liquigas), in base alle quali i vertici delle tre società si incontravano periodicamente per concordare le variazioni dei listini del Gpl nelle diverse aree del territorio nazionale, sia per le bombole ad uso domestico sia per i piccoli serbatoi; le variazioni erano in parte svincolate dall’andamento effettivo del costo della materia prima. Le intese – funzionali anche al mantenimento delle rispettive quote di mercato – avrebbero avuto luogo almeno nel periodo 1994 – 2005, con conseguenze anche negli anni successivi.

Si ricorda che BUTANGAS e LIQUIGAS sono società attive, su tutto il territorio nazionale, nella distribuzione di GPL come combustibile e per autotrazione. ENI svolge attività nei settori del petrolio, del gas naturale e dell’energia elettrica, della petrolchimica, della finanza, dell'ingegneria e dei servizi. In particolare, attraverso il marchio AgipGas, commercializza GPL per uso domestico, industriale, artigianale e agricolo.
BUTANGAS, ENI e LIQUIGAS sono i principali operatori del mercato del GPL (40% circa delle bombole e 36% circa dei piccoli serbatoi), mentre le quote residue sono estremamente frammentate, a causa della presenza di un numero elevatissimo di piccoli operatori.
 
L’Antitrust ha giudicato tali intese in contrasto con l’art. 81 del Trattato dell’Unione europea, che vieta accordi tra imprese e tra le loro associazioni finalizzati a “impedire, restringere o falsare la concorrenza” all’interno del mercato comune europeo e, in particolare, a “limitare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita”. Data la gravità di tali intese, l’Agcm ha stabilito le seguenti sanzioni:
Butangas: 4,9 milioni di euro circa;
– Liquigas: 17,2 milioni di euro circa.
L’Eni, invece, non è stata sottoposta a sanzioni per l’importante contributo dato alla piena individuazione delle intese (tramite testimonianze, dichiarazioni, documenti) 2.. Non sono emersi inoltre comportamenti illeciti a carico di altri operatori, inizialmente coinvolti nel procedimento 3.
Ai fini della quantificazione delle sanzioni, l’Antitrust ha tenuto conto anche dell’attuazione data da talune aziende agli impegni di riduzione dei prezzi presentati, seppure giudicati inadeguati dalla stessa Agcm.
 
Il Tar del Lazio ha respinto i riscorsi delle due aziende 4.
In particolare, il Tar ha evidenziato l’esistenza di una pluralità di indizi seri e concordanti che, in assenza di documenti di intesa formalizzati, dimostrano la volontà delle società del settore di coordinare le proprie politiche tariffarie, in contrasto con i principi della libera concorrenza. Il Tar ha giudicato congrue le sanzioni adottate nei confronti di Butangas e Liquigas ed ha ritenuto corretta la decisione dell’Agcm di non applicare sanzioni all’Eni per la collaborazione fornita nel corso del procedimento.
 

15 dicembre 2010



1 Vedi procedimento I700, provvedimento 20931.
2 Tale facoltà è attribuita all’Agcm dall’art. 15, comma 2 bis, della legge n. 287 del 1990.
3 Si trattava delle società Fiamma, Ultragas e Sardagas.
4 Cfr. la sentenza del Tar Lazio, sez. I, n. 36126 del 2010.