La vendita a prezzi scontati della Poltronesofà

859

L’Antitrust considera ingannevole la campagna pubblicitaria sulla vendita promozionale di arredi

 

Il 30 settembre 2010 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato le segnalazioni pervenute da alcuni cittadini e da una società concorrente riguardanti l’ampia campagna pubblicitaria effettuata nel corso del 2009 da Poltronesofà (società che opera nel commercio di arredi per la casa e l’ufficio) su quotidiani a tiratura nazionale e locale, televisioni nazionali e locali ed internet.

L’Antitrust ha contestato in particolare i seguenti aspetti:

– sono state pubblicizzate offerte commerciali di alcuni modelli di divani a prezzi fortemente scontati, ma limitate a brevi periodi di tempo (ad esempio “Solo ora 990 euro. Dopo 1980 euro”): tuttavia, alla scadenza dell’offerta, la società ha presentato nuove offerte promozionali a condizioni maggiormente convenienti (“Doppio saldo e 2° rivestimento in regalo”). A giudizio dell’Agcm, il comportamento della società risulta scorretto, in quanto i consumatori, attraverso la prima campagna pubblicitaria, sono stati indotti a credere che avrebbero potuto usufruire di uno sconto molto significativo solo acquistando in tempi brevi uno dei divani in questione; mentre la promozione è proseguita a lungo e a condizioni ancora più vantaggiose;

– è stato offerto un modello di sofà al costo di 690 euro, senza precisare che il prezzo non includeva quello del materasso, pari a 300 euro. L’Agcm ha giudicato inadeguate le misure successivamente adottate dalla società per informare la clientela.

In conclusione, l’Autority ha ritenuto la Poltronesofà responsabile della diffusione di diffusione di informazioni non veritiere e di omissione di notizie rilevanti in merito a durata, condizioni economiche e caratteristiche di alcune offerte promozionali relative a diversi modelli di divani, condizionando così le scelte dei consumatori. Per tali motivi ha applicato una sanzione di 190.000 euro, ridotta a 170.000 per le perdite di bilancio della società registratesi nell’ultimo anno 1. 

 

L’Antitrust dedica da sempre molta attenzione alle pratiche scorrette in tema di saldi e vendite promozionali. Se vuoi approfondire questo argomento, vedi la scheda contenuta nella rubrica “La pubblicità sotto la lente di Assoutenti” (clicca qui ).

 
18 ottobre 2010 (aggiornamento del 30 marzo 2011)


1 Vedi il procedimento PS3762 – provvedimento 21621, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 38/2010. Il Tar del Lazio ha respinto l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento (ordinanza n. 5383/2010) e la stessa decisione è stata assunta dal Consiglio di Stato (ordinanza n.  1407 del 2011).