Vendite promozionali: il caso Auchan

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Un nuovo caso di pratica scorretta nel campo delle vendite promozionali sanzionato dall’Antitrust

 

 Assoutenti si è interessata più volte del fenomeno delle vendite promozionali o sottocosto, analizzando le ragioni che hanno indotto l’Autorità garante delle concorrenza e del mercato a sanzionare comportamenti scorretti degli operatori del settore (leggi qui ) e dando conto anche delle più recenti pronunce nei confronti di Unieuro (clicca qua ) e della Bennet (clicca qui ).  

Il 13 maggio scorso l’Autority ha esaminato l’ampia campagna realizzata dalla Auchan (società che vanta più di 50 ipermercati diffusi su undici regioni italiane), attraverso il proprio sito internet ed una capillare distribuzione di volantini, volta a promuovere la vendita a prezzi molto convenienti di una serie di articoli presso i propri punti vendita 1.

Grazie alle segnalazioni da parte di numerosi consumatori, l’Agcm ha potuto verificare che alcuni prodotti tra quelli pubblicizzati (un note book, un cellulare, un elettrodomestico etc) non sono risultati disponibili sin dal primo giorno di promozione.

L’Autorithy ha ritenuto inadeguate le motivazioni addotte dalla Auchan per giustificare la mancanza di tali prodotti, in quanto è mancato quel livello di diligenza  che deve caratterizzare una società così importante nel settore della grande distribuzione.

 L’Agcm ha applicato una sanzione di 110.000 euro, che tiene conto, da un lato, dei precedenti  della Auchan e, dall’altro, degli impegni assunti dalla stessa società, a partire dal mese di aprile 2010, volti ad evitare in futuro il ripetersi di simili problemi: l’Auchan ha infatti introdotto nuove procedure nei confronti sia dei propri fornitori, sia dei responsabili dei punti vendita (al fine di assicurare sempre un congruo numero degli articoli pubblicizzati) ed anche nei confronti dei consumatori, istituzionalizzando in particolare un sistema di prenotazione dei prodotti che non fossero in quel momento disponibili ovvero la loro sostituzione con prodotti analoghi allo stesso prezzo.

 

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della società. evidenziando, tra l’altro, la particolare “attrattività” dei prodotti reclamizzati (e poi non effettivamente disponibili) e che le “disfunzioni” contestate dall’Agcm non potevano essere frutto di comportamenti isolati e sporadici, perché ripetuti in diverse campagne promozionali. L’eventuale responsabilità dei fornitori e dei grossisti nell’approvvigionamento dei prodotti in vendita promozionale non elimina la responsabilità della Auchan per non aver realizzato- prima dell’apertura del procedimento – un adeguato sistema di monitoraggio e controllo atto a garantire la presenza nei punti vendita degli articoli reclamizzati 2.

 

7 giugno 2010 (aggiornamento del 13 settembre 2011)

 



1 Vedi il procedimento PS2837 – provvedimento 21106, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 20/2010.
2 Cfr. sentenza n. 7129 del 2011.